Utili extracontabili e prova contraria del socio estraneo alla gestione (Cass. civ. Sez. V n. 18764 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell’onere della prova non mutano per effetto del comma 5-bis dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130/2022: la norma non comporta alcuna inversione della normale ripartizione dell’onere probatorio, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici disciplinate dagli artt. 2727 e ss. cod. civ. La presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base sociale, di creazione giurisprudenziale, non determina inversione dell’onere della prova, ma è applicazione dei criteri generali di ripartizione: spetta al contribuente fornire la prova contraria, anche presuntiva, della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.
Il Fatto
La parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 per Irpef, in relazione alla presunta distribuzione di utili non dichiarati provenienti dalla partecipazione a una società a responsabilità limitata, di cui era socio unico. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per difetto di motivazione, con riferimento all’avviso emesso verso la società e non allegato né riprodotto nel contenuto essenziale.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva invece l’appello dell’ufficio, limitatamente al recupero dell’imposta con l’aliquota prevista per i soggetti residenti all’estero. Secondo i giudici di appello sarebbe stato onere del socio conoscere gli atti notificati alla società, salva la prova di fatti impeditivi, e il contribuente non avrebbe dato prova dell’interposizione fittizia di cui all’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. La Corte lo ha ritenuto infondato: l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso riguardante i maggiori redditi della società, poiché il socio ha il potere di consultare la documentazione societaria e di prendere visione dell’accertamento presupposto.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati accolti. La Corte ha preliminarmente affrontato la portata del comma 5-bis dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, che impone al giudice di valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”. Tale norma non contrasta con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che addossano al contribuente la prova contraria, e non muta l’onere probatorio rispetto ai principi già vigenti.
La Corte ha poi ricondotto la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili alle presunzioni semplici, disciplinate dagli artt. 2727 e ss. cod. civ., con norme di carattere sostanziale. Da ciò discende che, ove pure si ritenesse la novella modificativa del precedente regime probatorio, essa opererebbe solo per i giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022, per la regola generale dell’art. 11 delle preleggi e in difetto di norme transitorie.
Nel merito, il fatto noto della presunzione non è la sussistenza di maggiori redditi accertati verso la società, bensì la ristrettezza dell’assetto societario, che fa presumere reciproco controllo e solidarietà tra i soci. Una volta operante la presunzione, spetta al contribuente la prova contraria. La Corte ha però rilevato che i giudici di appello hanno omesso l’esame degli elementi istruttori offerti: la dichiarazione sostitutiva del genitore-amministratore, i conti correnti societari privi di operazioni verso il socio e i versamenti verso conti personali dell’amministratore. Il giudice del merito avrebbe dovuto verificare se il contribuente avesse provato la totale estraneità alla gestione sociale, non essendo sufficiente la sola mancata azione di responsabilità civile.
Il quinto e il sesto motivo sono stati rigettati: il sostituito è obbligato solidale con il sostituto verso il fisco, sì che l’amministrazione poteva agire direttamente verso il socio senza previa iscrizione a ruolo della società. Quanto alle sanzioni, il ricorso incidentale è stato rigettato: il contribuente non era tenuto agli obblighi dichiarativi ex art. 1, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, trattandosi di redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, e non poteva essere esposto alle relative sanzioni. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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