Esenzione ICI fabbricati rurali e classamento catastale (Cass. civ. Sez. V n. 1848 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’ICI per i fabbricati rurali segue il criterio della determinazione catastale. Ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione dell’immobile nella categoria A/6 o D/10, non la sua concreta destinazione a attività strumentale all’esercizio dell’agricoltura. Solo l’immobile iscritto come rurale, per il riconoscimento dei requisiti dell’art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, non è soggetto all’imposta ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207/2008 e dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992. Ne consegue che, ove l’immobile sia iscritto in diversa categoria, è onere del contribuente che pretenda l’esenzione impugnare l’atto di classamento. In tema di sospensione necessaria, la pregiudizialità presuppone un rapporto concreto e attuale: la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente.
Il Fatto
La società contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva parzialmente accolto il suo appello riconoscendo caratteristiche di ruralità esclusivamente agli immobili annessi all’edificio principale destinato ad abitazione. Oggetto del giudizio erano alcuni avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007—2009, emessi dal Comune, e relativi a un immobile che la contribuente assumeva strumentale all’attività di agriturismo e dunque esente.
Il Comune resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria difensiva. La questione centrale attiene alla possibilità di riconoscere l’esenzione in ragione della sola ruralità concretamente rivestita dall’immobile, a prescindere dal suo classamento catastale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 9 d.l. n. 557/1993 e dell’art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207/2008, sostenendo che la Commissione avrebbe valorizzato unicamente il dato dell’iscrizione nella categoria A/8 senza considerare l’effettiva destinazione del bene all’attività di agriturismo. La doglianza è disattesa.
La Corte ribadisce che l’esenzione segue il criterio della determinazione catastale: per la dimostrazione della ruralità rileva l’oggettiva classificazione con attribuzione della categoria A/6 o D/10. Solo l’immobile iscritto come rurale non è soggetto all’imposta. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria, è onere del contribuente impugnare l’atto di classamento. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 18565/2009 e il consolidato orientamento di Cass. n. 10283/2019, n. 11588/2017, n. 16737/2015, n. 5167/2014 e n. 19872/2012. Nel caso concreto l’immobile non era annoverato nelle categorie menzionate.
Con il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., per non aver la Commissione atteso la definizione del giudizio sulla ruralità pendente davanti ad altro giudice, e l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ricostruisce la sequenza: la domanda di variazione catastale era stata presentata nel settembre 2011, dopo l’entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011, n. 70.
Il Collegio esamina la disciplina dell’art. 13, comma 14-bis, d.l. n. 201/2011, del d.m. 26 luglio 2012 e dell’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013, che regolano le modalità di variazione e annotazione per pervenire alla classificazione della ruralità, anche retroattivamente. Poiché la domanda non può risalire ad anno diverso dal 2011, il quinquennio coperto dall’efficacia retroattiva è costituito dagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. La pregiudizialità tra i giudizi sussisteva in astratto.
Tuttavia la sospensione presuppone che il rapporto di pregiudizialità sia concreto e attuale: la causa pregiudiziale deve essere tuttora pendente. Quando una sentenza è impugnata per non essere stato sospeso il giudizio, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente. Nel caso in esame nessuna indicazione è stata fornita, neppure nella memoria. Il ricorso è dunque integralmente respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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