Buona fede dell’accipiens e interessi sull’indebito al vaglio di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 20890 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dello stato soggettivo dell’accipiens, al momento in cui riceve un pagamento indebito, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti del vizio di motivazione. Ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., l’accipiens in buona fede è tenuto a corrispondere gli interessi sull’indebito solo dalla data della domanda. La mala fede sopravvenuta resta irrilevante ai fini della decorrenza degli interessi, restando decisivo lo stato soggettivo esistente al momento della percezione. La deduzione di una diversa ricostruzione del fatto si traduce in un tentativo di riesame del merito, inammissibile in cassazione.
Il Fatto
La vicenda origina dalla restituzione, da parte di una banca, di somme percepite in un riparto parziale nell’ambito di una procedura concorsuale. La Corte d’appello di Firenze, in sede di rinvio, aveva riconosciuto la buona fede dell’istituto di credito al momento dell’apprensione delle somme, avvenuta nel 1986, escludendo che il carattere indebito del pagamento fosse già noto all’epoca.
Poiché la banca aveva restituito l’importo prima della notifica dell’atto di citazione, il giudice di rinvio aveva rigettato la domanda della procedura di condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i due motivi, sostanzialmente sovrapponibili, e li dichiara entrambi inammissibili. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.; il secondo ripropone le stesse doglianze sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il punto centrale è che l’accertamento sullo stato soggettivo dell’accipiens è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in legittimità salvo il vizio di motivazione. La Corte richiama sul punto Cass. n. 23543/2016.
Quanto al vizio motivazionale, questo non ricorre: secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. nn. 2498/2015, 28887/2019, 20553/2021), il vizio non è integrato dall’omesso esame di risultanze istruttorie quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, che abbia dato ampio conto degli elementi posti a fondamento del proprio convincimento.
La Corte aggiunge che l’eventuale svista del giudice di rinvio, nell’affermare che la procedura non aveva provato né allegato la contezza dell’accollo, integrerebbe al più un vizio revocatorio, denunciabile solo ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ. Anche il primo motivo, sotto l’apparente violazione di legge, sollecita in realtà una ricostruzione del fatto diversa, insindacabile in sede di legittimità. I precedenti invocati dalla ricorrente, infine, riguardano fattispecie estranee all’art. 2033 cod. civ.
Le spese seguono la soccombenza; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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