Azienda ospedaliera sanzionabile per omessa regolarizzazione Iva (Cass. civ. Sez. V n. 20622 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le aziende ospedaliere non sono equiparabili all’amministrazione dello Stato e non beneficiano di alcuna immunità sanzionatoria per l’inosservanza della disciplina Iva. Il trattamento agevolato già riconosciuto ai soppressi enti ospedalieri dall’art. 3 della legge n. 132 del 1968 deve considerarsi esaurito e non rivitalizzato dal c.d. decreto salvaleggi. L’esercizio di compiti istituzionali non configura di per sé attività di pubblica autorità idonea a escludere l’imponibilità. Ne consegue che, per le operazioni soggette a Iva fuori dal perimetro dell’esenzione, l’azienda ospedaliera è tenuta alla regolarizzazione delle fatture e, in caso di inadempimento, è assoggettabile alla sanzione prevista dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava a un’azienda ospedaliera un atto di contestazione per l’omessa regolarizzazione dell’Iva, relativa all’anno d’imposta 2007, su fatture ricevute per operazioni erroneamente ritenute esenti da imposta. Si trattava di acquisti di servizi di trasporto sanitario, che l’ente riteneva compresi nell’ipotesi di esenzione prevista dall’art. 10, n. 15, del d.P.R. n. 633 del 1972.

La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso dell’azienda. La Commissione tributaria regionale, in riforma, escluse che le operazioni fossero esenti, ma ritenne le sanzioni inapplicabili all’azienda ospedaliera, perché questa aveva operato in assolvimento dei propri compiti istituzionali, non come ente pubblico economico. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione; l’azienda è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte muove dalla qualificazione delle operazioni: non si trattava di trasporto di malati o feriti con mezzi all’uopo equipaggiati, bensì di noleggio di ambulanze con conducente e di somministrazione di manodopera da agenzie interinali. La parcellizzazione delle prestazioni impedisce di ricondurle alla fattispecie esentata, soggetta a interpretazione stretta.

La questione centrale è se l’ente possa ritenersi non sanzionabile. La Corte esclude che la decisione impugnata trovi copertura normativa. Le aziende ospedaliere non sono equiparabili all’amministrazione dello Stato: gli enti ospedalieri sono stati soppressi dalla legge n. 833 del 1978, e l’evoluzione normativa, culminata nel d.lgs. n. 502 del 1992, ha configurato le unità sanitarie e le aziende ospedaliere come soggetti dotati di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

Il trattamento agevolato dell’art. 3 della legge n. 132 del 1968 è da considerarsi abolito. L’art. 42 del d.P.R. n. 601 del 1973 ha abrogato le esenzioni che estendevano ad altri soggetti il trattamento tributario dello Stato, e il d.lgs. n. 179 del 2009 non ha rivitalizzato la norma, perché la delega della legge n. 246 del 2005 escludeva le disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita e quelle ormai obsolete.

La Corte richiama poi il d.lgs. n. 231 del 2001, il cui art. 1, comma 3, esclude dalla disciplina gli enti che esercitano un pubblico potere. Lo stesso criterio opera nell’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che sottrae a imponibilità le sole operazioni svolte nell’ambito di attività di pubblica autorità. L’elemento discriminante è dunque l’esercizio di pubblica autorità, che non connota l’operare dell’azienda ospedaliera.

Il principio è confermato dalla normativa unionale: l’art. 4, par. 5, della Sesta direttiva n. 388/1977, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, esenta solo le attività svolte in veste di pubblica autorità, con ripristino dell’imponibilità in caso di distorsioni della concorrenza. Il ricorso è accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche perché accerti, per le singole operazioni, l’obbligo di regolarizzazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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