Validità biennale delle graduatorie sanitarie regionali e scorrimento (Cons. Stato n. 6033 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione a due anni della validità delle graduatorie concorsuali, introdotta dall’art. 1, comma 149, legge n. 160/2019 nel testo dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, si applica a tutte le graduatorie approvate dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione, oltre che a quelle ancora efficaci a tale data, senza che la data di indizione del concorso possa giustificare il permanere della previgente efficacia triennale. La legge regionale che si limiti a richiamare il parametro statale non può essere interpretata in senso difforme, poiché l’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 consente alle regioni solo termini inferiori e non superiori. La nota regionale di indirizzo che esplicita la durata biennale integra una corretta interpretazione della disciplina e non incide sulla posizione dell’idoneo non vincitore, titolare di una mera aspettativa all’assunzione e non di un diritto al posto.
Il Fatto
I ricorrenti hanno partecipato a un concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito nel novembre 2019 per l’assunzione di dirigenti psicologi alle dipendenze di tre aziende sanitarie locali, una delle quali capofila. La graduatoria definitiva è stata approvata il 1° luglio 2021 ed è stata oggetto di scorrimento fino al duecentoventiduesimo posto. Gli interessati sono risultati idonei non vincitori e non hanno beneficiato dello scorrimento.
Dopo una richiesta di conferma del termine triennale di validità della graduatoria, l’amministrazione ha rappresentato la validità biennale della stessa. La Regione ha poi emanato una nota con cui ha invitato gli enti del servizio sanitario ad utilizzare per non oltre due anni le graduatorie approvate dopo il 1° gennaio 2020, a prescindere dalla data di indizione della procedura. Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso tale nota, qualificata come atto interno privo di autonoma lesività. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle questioni che avevano indotto il primo giudice alla declaratoria di inammissibilità, perché la pretesa degli appellanti è comunque infondata nel merito. Il ragionamento muove dalla ricostruzione dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, originariamente enunciante la regola dell’efficacia triennale delle graduatorie, per il quale era stata affermata l’irrilevanza della data di indizione del concorso, con applicazione immediata a tutte le graduatorie pubblicate dopo l’entrata in vigore della disposizione ovvero ancora efficaci a quella data, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011.
Lo stesso criterio vale per la modifica introdotta dall’art. 1, comma 149, legge n. 160/2019, che ha ridotto la durata a due anni. La nuova previsione, che ancora il dies a quo all’approvazione della graduatoria e non più alla pubblicazione, si applica alle graduatorie efficaci al momento della sua entrata in vigore e a tutte quelle approvate successivamente.
Su questa base il Collegio esamina la norma regionale, che stabilisce come le graduatorie delle procedure indette a decorrere dal 1° gennaio 2020 non possano avere vigenza superiore a due anni dalla pubblicazione. L’interpretazione proposta dagli appellanti, secondo cui per le procedure indette prima di tale data resterebbe ferma l’efficacia triennale, si porrebbe in contrasto con la legge nazionale. Lo stesso articolo della legge regionale proclama di porsi nel rispetto dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, che fa salva la facoltà delle regioni di prevedere termini inferiori e non superiori. La nota impugnata, qualificata come circolare interpretativa, è dunque esplicativa della corretta lettura della norma.
In via incidentale la Sezione rileva che non sussiste un diritto all’assunzione in capo al soggetto non vincitore, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la scelta del legislatore nel senso del carattere facoltativo dello scorrimento non è stata modificata dall’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001. La norma si limita a fissare il termine entro cui le graduatorie possono essere utilizzate, senza incidere sulla regola che assegna all’amministrazione la mera facoltà e non l’obbligo di procedere allo scorrimento. L’idoneo vanta quindi una posizione di mera aspettativa, potendo l’amministrazione valutare non prioritaria la copertura del posto o optare per un nuovo concorso. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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