Danno da radon iure hereditatis e compensatio con gli indennizzi da vittima del dovere (TAR Veneto n. 1613 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di danno alla salute contratta dal militare per esposizione ad agenti nocivi nell’ambiente di lavoro, la responsabilità dell’amministrazione ha natura contrattuale ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., con conseguente onere probatorio a carico del datore di lavoro di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie. Il nesso causale è regolato dal principio di equivalenza delle condizioni ex art. 41 cod. pen., sicché l’esposizione al gas radon costituisce concausa del tumore polmonare anche in presenza di altri fattori di rischio, come il fumo. Il danno non patrimoniale risarcibile iure hereditatis è limitato al danno biologico da invalidità temporanea e al danno morale da consapevolezza della morte imminente, esclusa la risarcibilità della perdita della vita. Gli indennizzi corrisposti dalle amministrazioni ai superstiti della “vittima del dovere”, ove abbiano finalità compensativa del medesimo pregiudizio, vanno detratti dal risarcimento del danno, secondo il principio della compensatio lucri cum damno.

Il Fatto

Le eredi di un Maresciallo dell’Aeronautica Militare deceduto per tumore al polmone agivano iure hereditatis contro il Ministero della Difesa per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dal congiunto. La patologia sarebbe stata causata dalla prolungata esposizione al gas radon presente nella base militare incavernata del Monte Venda, ove il militare aveva prestato servizio per circa 33 anni.

Le ricorrenti deducevano che l’amministrazione non aveva adottato misure di prevenzione né informato il personale del rischio, nonostante la pericolosità del radon fosse nota. Il Ministero contestava la sussistenza del nesso causale, la prevedibilità del rischio e chiedeva, in via subordinata, la compensazione con gli indennizzi già corrisposti alle ricorrenti in qualità di familiari di “vittima del dovere”.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disatteso l’eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine decennale alla luce della natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 cod. civ., con decorrenza dalla conoscenza della malattia e della sua origine professionale. Nel caso di specie, la diagnosi risaliva al dicembre 2009 e il ricorso era stato notificato nel 2018, prima della scadenza del termine.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il riparto dell’onere probatorio: il lavoratore deve provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente e il nesso eziologico; il datore di lavoro deve invece dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie. Quanto al nesso causale, ha applicato il criterio del “più probabile che non”, valorizzando le risultanze della perizia d’incidente probatorio che aveva accertato concentrazioni di radon elevate e l’aumento del rischio di tumore polmonare. La natura concausale dell’esposizione è stata confermata anche dal CTU, che ha evidenziato l’effetto sinergico con l’abitudine al fumo.

In punto di prevedibilità, il TAR ha ritenuto maggiormente convincenti i rilievi della perizia penale, secondo cui già dal 1977 le autorità militari conoscevano la pericolosità del radon e avrebbero dovuto adottare misure precauzionali. L’irrilevanza del terzo quesito della CTU è stata motivata con la natura “dose correlata” dei tumori da radon, per cui ogni ulteriore esposizione accelera il decorso della malattia e costituisce concausa dell’evento. Ha, infine, escluso che l’assoluzione penale del Direttore Generale della Sanità Militare possa influire, trattandosi di responsabilità di “apparato” accertata secondo il criterio civilistico.

Quanto al danno, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e ha escluso la risarcibilità della perdita della vita, riconoscendo invece il diritto al risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea e del danno morale da sofferenza, da liquidare secondo le Tabelle del Tribunale di Milano. Ha accolto l’eccezione di compensatio lucri cum damno, ritenendo che gli indennizzi percepiti dalle ricorrenti, in quanto aventi funzione compensativa del pregiudizio subito dalla “vittima del dovere”, vadano detratti dal risarcimento.

Il giudice ha pertanto accolto il ricorso e ordinato al Ministero di formulare una proposta risarcitoria entro 90 giorni, secondo i criteri indicati in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *