Ricorso per ottemperanza inammissibile se la procura è generica e posteriore (TAR Lombardia n. 1333 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti rilasciata su foglio separato dal ricorso nativo digitale, depositata in copia informatica, è idonea a integrare l’ipotesi della procura apposta in calce solo se reca in sé gli elementi identificativi della controversia. Il requisito di specialità imposto dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. esige l’indicazione dell’oggetto, delle parti e dell’autorità adita. La mera congiunzione telematica tra procura analogica e ricorso informatico non supplisce alla genericità del mandato, né garantisce l’anteriorità del rilascio. Il vizio è inammissibile e non sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, comma 2, cod. proc. civ.; dopo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non è più concedibile l’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente al 2 ottobre 2025.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, per un importo di € 500,00 annui. La pronuncia, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non è stata eseguita.

Con ricorso notificato il 23 ottobre 2025, la docente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione e la nomina di un Commissario ad Acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale: la mancata presenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio non impone l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. L’avviso è necessario solo quando la questione d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione. L’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.

Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe, e la sua copia informatica era stata notificata in allegato alla PEC. Il testo del mandato non indicava gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione né la parte resistente, limitandosi a un riferimento generico alla procedura di ottemperanza.

Secondo il Collegio, l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. richiede una procura speciale che indichi oggetto, parti, autorità e ogni elemento utile all’individuazione della controversia. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nell’atto per relazione fisica. Tale eccezione non può estendersi all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021: la copia informatica di una procura analogica certifica l’autografia, ma non prova che il sottoscrittore avesse contezza del contenuto dell’atto. Il Collegio dissente dall’indirizzo che assimila la procura digitalizzata a quella in calce, rilevando che tale prassi non dimostra nemmeno l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, come richiesto dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.

Quanto alla sanabilità, il Collegio esclude il potere di rinnovazione: la procura speciale è requisito di ammissibilità e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Né è concedibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., istituto di stretta interpretazione, poiché l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non ha innovato il quadro normativo ma confermato un indirizzo già esistente. Il ricorso, notificato il 23 ottobre 2025, è quindi inammissibile. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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