Valutazione unitaria dell’abuso edilizio e ordine di demolizione (TAR Umbria n. 360 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento in sé, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. Ne consegue che i manufatti accessori, finalizzati a rendere più godibile la fruizione dei fabbricati principali pacificamente abusivi, ne condividono il carattere abusivo. In materia di abusi edilizi, il regime sanzionatorio applicabile è quello vigente al momento della sanzione, in applicazione del principio tempus regit actum, stante la natura permanente dell’illecito. La natura ripristinatoria della sanzione demolitoria esclude il divieto di retroattività. Le previsioni derogatorie del d.P.R. n. 31/2017 non ammettono interpretazione analogica. Il decorso del tempo e il ritardo nell’adozione dell’ordine di demolizione non generano alcun legittimo affidamento in capo al proprietario.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un terreno in prossimità della riva del lago Trasimeno, nel Comune di Magione. Con ordinanza n. 123 del 4.09.2019 il Comune ha intimato la rimozione di numerose opere eseguite in assenza di permesso di costruire, SCIA e autorizzazione paesaggistica, in contrasto con il vincolo paesaggistico e con l’art. 25 delle norme tecniche di attuazione del PRG.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento. Il giudizio di primo grado si è concluso con declaratoria di inammissibilità per mancata prova della notifica e per il carattere meramente confermativo dell’ordinanza. Il Cons. Stato, con sentenza n. 1031 del 9.02.2026, ha accolto l’appello e rimesso la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm. Il ricorrente ha riassunto il giudizio, riproponendo le censure già formulate.
La Motivazione della Corte
Il collegio accoglie il ricorso solo per la recinzione e il cancello posti lungo la strada provinciale. La loro realizzazione era stata autorizzata con decreto dell’Amministrazione provinciale del 4.11.1978, sicché l’ordine di rimozione di quella porzione è illegittimo e va annullato in parte qua. Per tutte le altre opere il ricorso è respinto.
Sul nucleo centrale, il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata: la valutazione dell’abuso edilizio esige una visione complessiva e non atomistica, perché il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dalle loro interazioni (Cons. Stato n. 8032 del 2024, n. 2321 del 2024, n. 6235 del 2021). A fronte di interventi plurimi ma rispondenti a una logica unitaria, la misura ripristinatoria deve essere parimenti unitaria.
I manufatti accessori — pozzo, cisterna, pallaio, pavimentazioni, impianti di irrigazione e illuminazione, gli altri tratti di recinzione — sono finalizzati ad agevolare la fruizione dei fabbricati principali, pacificamente abusivi e non contestati dal ricorrente. Ne condividono quindi il carattere abusivo. I movimenti di terra rientrano nell’edilizia libera solo se pertinenti all’attività agricola, condizione insussistente.
Quanto alla dedotta retroattività dell’art. 25 delle NTA, il Tribunale osserva che il regime sanzionatorio è quello vigente al momento della sanzione, secondo il principio tempus regit actum (Cons. Stato n. 7861 del 2024, n. 8264 del 2022). La natura ripristinatoria della sanzione demolitoria impedisce di ascriverla alle pene afflittive.
Sui profili paesaggistici, le lettere A.5 e A.12 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017 hanno natura regolamentare e contenuto derogatorio, non estensibile per analogia. Infine, nessun legittimo affidamento può maturare per il ritardo dell’ordine, secondo l’Ad. plen. n. 9 del 2017: l’ingiunzione è atto vincolato e non richiede motivazione rafforzata. Il ricorso è accolto nei soli limiti precisati.
Nota della Redazione
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