Giudicato esterno sull’occupazione acquisitiva preclude il risarcimento agli aventi causa (TAR Umbria n. 356 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato civile che abbia accertato il perfezionamento dell’occupazione acquisitiva e condannato l’amministrazione al risarcimento della perdita della proprietà fa stato, a norma dell’art. 2909 cod. civ., anche nei confronti degli aventi causa dell’espropriato e rende inammissibile la domanda risarcitoria riproposta avanti al giudice amministrativo per i medesimi terreni. Una volta accertato con sentenza irrevocabile il passaggio del bene al patrimonio pubblico, il successivo atto di trasferimento a terzi configura un acquisto a non domino, privo di titolo sul diritto dominicale e sulle pretese risarcitorie ormai estinte. I provvedimenti liquidativi adottati in esecuzione di quel giudicato confermano che ogni pretesa connessa all’occupazione illegittima è stata integralmente soddisfatta.

Il Fatto

I ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni materiali, non patrimoniali e da mancato godimento determinati dalla procedura espropriativa avviata dal Comune e mai conclusa con un decreto di esproprio. I terreni, interessati dalla realizzazione di una strada e di un’area a verde, sarebbero stati irreversibilmente asserviti all’uso pubblico. La domanda quantifica la perdita patrimoniale sulla base del valore venale, il danno non patrimoniale nella misura del dieci per cento e il mancato godimento secondo i criteri dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001.

I ricorrenti hanno acquistato i fondi dalla dante causa e, dopo la pronuncia del Giudice Ordinario che ha dichiarato il parziale difetto di giurisdizione, hanno riproposto la causa avanti al TAR. Il Comune si è opposto eccependo, tra l’altro, l’esistenza di un precedente giudicato con cui la stessa dante causa era stata integralmente risarcita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene assorbente l’eccezione di inammissibilità fondata sul giudicato esterno. La sentenza del Tribunale ordinario intervenuta tra il Comune e l’originaria proprietaria aveva accertato che, per effetto dell’illegittima occupazione, i terreni erano divenuti di proprietà pubblica, condannando l’Ente al risarcimento della perdita dominicale.

Il giudicato opera anche nei confronti dei ricorrenti. L’art. 2909 cod. civ. attribuisce efficacia vincolante all’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa. I ricorrenti, acquirenti dal soggetto soccombente, sono pertanto destinatari degli effetti di quella pronuncia.

La causa petendi è identica: in entrambi i giudizi si chiede il ristoro del pregiudizio sofferto per la perdita della proprietà a seguito della medesima occupazione illegittima. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2021, il TAR osserva che non è necessaria una statuizione formale sul trasferimento del bene, essendo sufficiente un accertamento, anche implicito, del perfezionamento della fattispecie acquisitiva quale antecedente logico della decisione. Nel caso concreto l’accertamento è esplicito.

Quanto all’ampiezza della pretesa, la consulenza tecnica espletata nella prima fase del giudizio ha verificato che le particelle erano già state oggetto di autonomi provvedimenti liquidativi, comprensivi delle cosiddette aree relitte. La tesi dei ricorrenti, secondo cui il giudizio riguarderebbe solo le porzioni residue, non trova riscontro negli atti. La consulenza è acquisita come argomento di prova ai sensi dell’art. 11, comma 6, cod. proc. amm., risultando esaustiva.

Ne segue che il trasferimento a favore dei ricorrenti ha avuto ad oggetto beni non più appartenenti alla venditrice e che alcun ulteriore risarcimento è dovuto. La richiesta di una nuova consulenza è superflua. È invece respinta la domanda di condanna per lite temeraria, mancando la prova di mala fede o colpa grave, poiché l’esatta portata del giudicato è emersa solo nel corso del giudizio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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