L’ottemperanza per il bonus docente non può riesaminare i presupposti del giudicato (TAR Lazio n. 8293 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza non è consentito riesaminare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, la cui statuizione costituisce titolo esecutivo non sindacabile nel merito. L’Amministrazione che non provvede spontaneamente all’esecuzione della sentenza passata in giudicato, decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è condannata a ottemperare, con nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La sola mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, unitamente alla produzione della prova del giudicato, legittima l’accoglimento della domanda.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, oltre spese di lite. Il Ministero non aveva ottemperato alla statuizione di condanna, così determinando la necessità di instaurare il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La sentenza del giudice ordinario risultava passata in giudicato e notificata all’Amministrazione; la parte ricorrente chiedeva pertanto l’esecuzione forzata del titolo, con richiesta di nomina del Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, ravvisando la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e la regolare instaurazione del giudizio, alla luce dell’avvenuta notifica della sentenza e del decorso del termine di 120 giorni previsto dalla normativa in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. L’Amministrazione, pur costituendosi formalmente, non ha fornito alcun chiarimento in ordine all’eventuale esecuzione del titolo.
La Corte ha quindi affermato il principio secondo cui, in sede di ottemperanza, i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili, dovendo l’Amministrazione limitarsi a dare esecuzione alla statuizione. La mancata contestazione dell’inadempimento, unitamente alla produzione della prova del giudicato, ha condotto all’accoglimento del ricorso, sulla base dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore.
Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni, nominando fin da ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.
Non sussistendo allo stato i presupposti, è stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, rimessa a un’eventuale successiva valutazione in caso di perdurante inottemperanza, su istanza della parte ricorrente.
Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, rilevando una situazione di sistematica inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione dei giudicati relativi al bonus docente.
Nota della Redazione
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