Vantaggi compensativi di gruppo e bancarotta: irrilevante il generico beneficio (Cass. pen. Sez. V n. 7404 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la mera prospettazione di un generico vantaggio di gruppo non è circostanza idonea ad escludere la fraudolenza dell’operazione in difetto della dimostrazione degli effettivi vantaggi compensativi prevedibilmente ricavabili dalla società fallita. Ciò che rileva non è la previsione di un vantaggio di gruppo generico, ma gli specifici vantaggi compensativi che la singola società appartenente al gruppo può trarre dall’operazione. La natura distrattiva di un’operazione infragruppo può essere esclusa solo in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. L’immediatezza dell’operazione non esclude di per sé l’elemento soggettivo del reato quando il patrimonio della fallita risulti depauperato senza valida giustificazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta aveva confermato la condanna di un imputato per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno di una società dichiarata fallita nell’aprile 2008. L’operazione contestata riguardava la provvista ricavata dall’esecuzione di un contratto di fornitura di dispositivi per la telemedicina, poi impiegata per acquistare le quote di una seconda società, ritenute prive di effettivo valore.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la mancata assunzione di una prova decisiva, l’erronea applicazione della legge penale e i vizi di motivazione in ordine alla qualificazione distrattiva dell’operazione e all’elemento soggettivo, oltre alla contestazione dell’aggravante e della commisurazione delle pene accessorie.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso nel suo complesso infondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non ha individuato concretamente le circostanze sulle quali il consulente avrebbe dovuto riferire, limitandosi a un generico riferimento ai vantaggi compensativi, senza specificare quali vantaggi fossero oggetto di valutazione ex ante né quali mancassero nella relazione già acquisita.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la mera prospettazione di eventuali vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza a un gruppo societario non è circostanza idonea a escludere la fraudolenza in difetto della dimostrazione degli effettivi vantaggi prevedibilmente ricavabili dalla fallita. Nel caso concreto la somma incamerata è stata utilizzata per acquistare un bene privo di effettivo valore attraverso un duplice trasferimento di denaro: dapprima distratto in favore dei soci, poi parzialmente conferito alla seconda società.

L’immediatezza dell’operazione non vale a escludere l’elemento soggettivo, perché il patrimonio della fallita è stato depauperato senza valida giustificazione. La Corte ha richiamato il proprio insegnamento secondo cui rilevano gli specifici vantaggi compensativi della singola società (Sez. V n. 48518 del 06.10.2011, Sez. V n. 47216 del 10.06.2019) e la natura distrattiva può essere esclusa solo da vantaggi che riequilibrino gli effetti negativi e neutralizzino gli svantaggi per i creditori (Sez. I n. 18333 del 01.12.2022, dep. 2023).

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia logicamente argomentato sull’aggravante: anche escludendo la somma contestata, la cifra residua integrerebbe comunque un rilevante pregiudizio per i creditori, per entità sottratta al patrimonio di garanzia. Le doglianze del quarto motivo sono state dichiarate inammissibili per genericità, avendo la Corte territoriale motivato la conferma della commisurazione delle pene accessorie fallimentari con argomenti non effettivamente contraddetti. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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