Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del merito probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 2256 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, si limiti a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, prospettando una alternativa rilettura del quadro istruttorio. Il giudice di legittimità, in presenza di una motivazione del provvedimento gravato sufficiente e logicamente coerente, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è ravvisabile quando il fatto presenti una concreta e non esigua offensività, desumibile dalla natura del gesto e dal contesto in cui è stato posto in essere. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 6 dicembre 2023, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 14 aprile 2021 nei confronti dell’imputato, riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. La condotta contestata consisteva nell’aver appiccato il fuoco a un materasso abbandonato tra un cumulo di rifiuti speciali depositati in maniera incontrollata sulla pubblica via.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e i connessi vizi della motivazione, dolendosi del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che lo stesso risulta diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, sulla base di una alternativa rilettura del quadro probatorio. Quest’ultimo era stato già adeguatamente valutato dai giudici di merito con argomentazioni coerenti e conformi tra loro.
Il Collegio ha osservato che la difesa non prende in considerazione, nemmeno a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni meramente riproduttive di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado.
Nel merito della doglianza, la Corte ha ritenuto il provvedimento gravato pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove evidenzia l’impossibilità di ravvisare, nella specie, una minima offensività del fatto. L’incendio era stato appiccato su un materasso abbandonato in una discarica di rifiuti, speciali e non, insistente su una strada pubblica e ricadente all’interno di un quartiere densamente abitato.
Da tali circostanze i giudici di merito hanno tratto il convincimento che il pericolo cagionato dal fatto non possa ritenersi esiguo, anche in considerazione del rischio di propagazione delle fiamme. La Corte ha quindi confermato il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non sussistendo i presupposti per la sua applicazione.
Quanto alle conseguenze processuali, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e rilevato che non emergono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha posto a carico del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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