Mutamento del giudice e rinnovazione della prova dichiarativa nella riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. III n. 12356 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di mutamento della persona fisica del giudice che ha proceduto all’istruttoria dibattimentale, il diritto delle parti di ottenere la rinnovazione dell’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni innanzi al giudice sostituito, disciplinato dall’art. 495, comma 4-bis, cod. proc. pen., incontra il solo limite della pregressa documentazione integrale della prova mediante mezzi di riproduzione audiovisiva; ove tale presupposto manchi, il giudice subentrante non può negare la rinnovazione sulla base di una propria valutazione di rilevanza o non manifesta superfluità. Il diritto ha però natura potestativa e presuppone una specifica domanda della parte interessata: non è sufficiente la generica dichiarazione di dissenso all’utilizzazione degli atti precedentemente assunti. In assenza di domanda, il giudice subentrante può dare lettura delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen. Il principio di immutabilità del giudice ex art. 525 cod. proc. pen. non è inciso dalla norma, che attiene piuttosto al diritto alla prova.

Il Fatto

Due imputati ricorrono per l’annullamento della sentenza con cui il Tribunale di Ferrara li ha assolti dal reato di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, contestato come commesso in epoca anteriore e prossima al mese di luglio 2019, perché non punibili per particolare tenuità del fatto.

Con un primo motivo deducono la violazione dell’art. 525 cod. proc. pen.: la sentenza sarebbe stata pronunciata da un giudice diverso da quello che aveva proceduto all’istruttoria dibattimentale, senza che fosse stata disposta la rinnovazione delle prove dichiarative, nonostante il dissenso dei difensori all’utilizzazione dei verbali. Con un secondo motivo contestano la data di maturazione della prescrizione, sostenendo che i lavori risalissero al giugno 2019 e non al luglio successivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo, richiama l’insegnamento di Sezioni Unite n. 41736 del 30.05.2019, secondo cui il mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere la rinnovazione delle prove già assunte, fermo il potere del giudice di valutarne la non manifesta superfluità ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen.

Su questo terreno è intervenuto il legislatore della riforma con l’inserimento, nell’art. 495 cod. proc. pen., del comma 4-bis ad opera dell’art. 30, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 150 del 2022. La Corte precisa che tale disposizione non incide sulla regola dell’immutabilità del giudice che decide, stabilita dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., ma sul diritto alla prova in caso di mutamento del giudice dell’istruttoria.

La lettera della norma — “ha diritto di ottenere l’esame (…) salvo che” — configura un vero e proprio diritto potestativo, esercitabile a domanda, che incontra il solo limite della pregressa videoregistrazione della prova dichiarativa. Ove tale presupposto manchi, il giudice subentrante non può rinnovare la valutazione di superfluità o irrilevanza, ma deve dar corso alla rinnovazione. Occorre però che una domanda vi sia e sia formulata da chi vi ha interesse: non basta la generica dichiarazione di dissenso.

Nel caso di specie i testimoni erano stati escussi il 1° marzo 2023, con applicazione del comma 4-bis in forza dell’art. 93 d.lgs. n. 150 del 2022. Dal verbale dell’udienza dell’8 gennaio 2024 emerge che i difensori, preso atto del mutamento della persona fisica del giudice, avevano espressamente consentito l’utilizzazione delle prove dichiarative senza avvalersi della facoltà di chiedere la rinnovazione. Correttamente, dunque, il Tribunale ha dato lettura dei verbali ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen.

Il secondo motivo è proposto al di fuori dei casi consentiti. La Corte ribadisce la natura permanente del reato di omessa denunzia dei lavori e di omesso deposito del progetto in zona sismica, la cui consumazione si protrae fino all’adempimento degli obblighi formali o alla cessazione dell’intervento, dando continuità alla giurisprudenza prevalente. I ricorrenti non hanno però allegato le dichiarazioni testimoniali poste a base del travisamento della prova, rendendo impossibile lo scrutinio del vizio, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità, ascrivibile a colpa, conseguono la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo edittale ex art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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