Varianti di gusto non moltiplicano i prodotti del paniere premiale (Cons. Stato n. 5267 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In una procedura di affidamento in concessione, i criteri premiali che collegano il punteggio al numero di “prodotti indicati nel paniere” non possono essere soddisfatti computando separatamente le diverse varianti di gusto riconducibili alla medesima tipologia di prodotto. Il paniere individua categorie merceologiche, non singole referenze commerciali, e il punteggio premiale è attribuito in proporzione al numero di tipologie di prodotto offerte. La verifica della riconducibilità dei prodotti indicati in offerta alle categorie premianti appartiene alla fase selettiva: la stazione appaltante non può limitarsi alla dichiarazione dell’offerente né rinviare il controllo alla fase esecutiva. Il giudice amministrativo, nel ricostruire il significato della lex specialis, non esercita un sindacato sostitutivo della discrezionalità tecnica.
Il Fatto
La società ricorrente in primo grado impugnava davanti al T.R.G.A. – Sezione autonoma di Bolzano gli atti della procedura aperta indetta dalla Provincia autonoma di Bolzano per l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande presso le scuole statali in lingua italiana. Contestava l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, deducendo l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio massimo per i sub-criteri premiali della filiera corta e del chilometro zero.
La controinteressata si costituiva e proponeva ricorso incidentale, contestando a sua volta il punteggio riconosciuto alla ricorrente per i medesimi criteri. Il Tribunale accoglieva il ricorso principale, rigettava l’incidentale e rideterminava la graduatoria. La controinteressata proponeva appello, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione del decreto direttoriale di affidamento. Il motivo è infondato: il decreto costituisce atto meramente conseguenziale rispetto all’aggiudicazione già adottata, non contiene l’indicazione del termine dilatorio per la stipula e non presenta i requisiti di sostanza e di forma del provvedimento di aggiudicazione. L’eventuale annullamento dell’aggiudicazione, tempestivamente impugnata, ne comporta la caducazione automatica, senza autonomo onere di impugnazione.
Nel merito dei criteri premiali, il Collegio esclude il dedotto eccesso di potere giurisdizionale. La questione investe l’interpretazione della lex specialis e la verifica della sua corretta applicazione, attività pienamente sindacabile. Il primo giudice non ha introdotto un sotto-criterio nuovo, ma ha ricostruito il significato della previsione che collegava il punteggio al numero di prodotti del paniere.
Quanto al profilarsi della verifica in sede esecutiva, il Collegio distingue nettamente: la conformità dell’effettiva fornitura attiene all’esecuzione del contratto; la riconducibilità dei prodotti indicati in offerta alle categorie premianti appartiene invece alla fase selettiva ed è presupposto indefettibile del punteggio. Diversamente, il riconoscimento del premio si fonderebbe su mere dichiarazioni programmatiche, con compromissione dell’affidabilità del confronto concorrenziale.
Sul computo dei prodotti, il Collegio conferma l’interpretazione del paniere come insieme di categorie merceologiche. Il d.m. 6 novembre 2023, richiamato dalla lex specialis, attribuisce il punteggio in proporzione al numero di categorie interessate. Le varianti di gusto di uno stesso prodotto non possono essere conteggiate autonomamente: la ratio del criterio è incentivare una pluralità di tipologie di prodotto, non la moltiplicazione delle versioni commerciali.
È invece fondato il motivo relativo alla filiera corta riferito all’offerta della ricorrente. Il Collegio non condivide la nozione di “produttore” accolta dal Tribunale, che per i prodotti trasformati individuava il soggetto che effettua la trasformazione. Nella nozione di produzione rientra anche la produzione primaria, e ignorare le fasi antecedenti alla trasformazione contraddice la finalità della legge n. 61/2022. Nel caso concreto, tra produttore e consumatore finale operano più intermediari, sicché i prodotti contestati non possono qualificarsi da filiera corta.
Ciò nonostante, la rideterminazione dei punteggi — con la riparametrazione applicata dalla stazione appaltante — lascia invariata la graduatoria: l’offerta della ricorrente in primo grado resta prima classificata. L’appello è pertanto rigettato, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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