Pratica scorretta esclusa se la condotta dipende dall’emergenza sanitaria (Cons. Stato n. 5265 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel sindacare un provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non sostituisce la propria valutazione a quella riservata all’Autorità, ma verifica se gli elementi istruttori valorizzati siano idonei a sorreggere il giudizio di scorrettezza. Non integra pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20 e ss. del Codice del consumo, la condotta organizzativa del professionista riconducibile a un contesto eccezionale e circoscritto, quale quello determinato dalle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica, in assenza di una scelta aziendale idonea ad alterare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. Anche quando la fattispecie configuri un illecito di pericolo, permane in capo all’Autorità l’onere di dimostrare che la condotta contestata fosse oggettivamente idonea a determinare un rischio non meramente occasionale o episodico.

Il Fatto

Con provvedimento n. 29796 del 3 agosto 2021, adottato all’esito del procedimento PS11922, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accertava una pratica commerciale scorretta e irrogava a una società operante nel trasporto ferroviario ad alta velocità una sanzione amministrativa pecuniaria di un milione di euro. Secondo l’Autorità, nei mesi di gennaio e febbraio 2021, sulla tratta Roma-Napoli, la società non avrebbe predisposto un numero di posti sufficiente a soddisfare la domanda degli utenti titolari di abbonamento.

La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso e annullava la sanzione. Il Tribunale rilevava la conformità delle condizioni contrattuali dell’abbonamento alla disciplina dell’Autorità di regolazione dei trasporti, l’idoneità del rapporto tra posti e abbonamenti a soddisfare la domanda prevedibile e l’insufficienza dell’unico episodio accertato a integrare la pratica scorretta, anche in ragione dell’obbligo di prenotazione e del contesto emergenziale. L’Autorità proponeva appello, articolando due motivi esaminati congiuntamente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Con il primo, l’appellante deduceva lo sconfinamento del sindacato giurisdizionale: il TAR, valutando il rapporto tra abbonamenti e posti e l’incremento delle prenotazioni degli abbonati, avrebbe esercitato un potere riservato all’Autorità. La censura è infondata. Il giudice di primo grado non ha rivalutato il merito dell’azione amministrativa, ma ha verificato se il complesso degli elementi istruttori valorizzati fosse idoneo a sorreggere il giudizio di scorrettezza, nei limiti del sindacato di legittimità demandato al giudice amministrativo.

Il secondo motivo contestava il travisamento dei fatti e la violazione degli artt. 18, lett. h), e 20 del Codice del consumo, oltre che della direttiva 2005/29/CE. L’Autorità evidenziava la riduzione dei posti disponibili, calati di circa l’ottanta per cento rispetto all’anno precedente senza corrispondente riduzione degli abbonati, l’episodio dell’8 gennaio 2021 che aveva interessato circa quaranta abbonati, la scarsità di informazioni sui rischi di non poter salire a bordo e la natura di illecito di pericolo della fattispecie.

Il Consiglio di Stato osserva che il provvedimento muove dalla riduzione dei posti riconducibile alle misure di contenimento della pandemia e individua quale principale riscontro le difficoltà incontrate da alcuni abbonati. Tale ricostruzione non basta a dimostrare una condotta contraria al canone della diligenza professionale. I fatti si collocano in un contesto circoscritto ed eccezionale, in cui il contemperamento tra esigenze di mobilità e obblighi di contenimento imponeva agli operatori una continua rimodulazione dell’offerta, condizionata da fattori esterni e non imputabili alle scelte imprenditoriali.

Rileva altresì che il sistema di fruizione dell’abbonamento prevedeva l’obbligo di preventiva prenotazione, portato a conoscenza degli utenti, con possibilità di prenotare fin dall’acquisto del titolo e di modificare successivamente la prenotazione. Le criticità segnalate risultano dunque connesse alle modalità di utilizzo del servizio e alle condizioni operative imposte dall’emergenza, non a una scelta organizzativa idonea ad alterare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

Il Collegio affronta infine la doglianza sulla natura di illecito di pericolo. Anche in tale ipotesi permane l’onere dell’Autorità di dimostrare che la condotta fosse oggettivamente idonea a determinare un rischio non meramente occasionale o episodico per gli interessi dei consumatori. Il quadro istruttorio evidenzia invece criticità circoscritte, maturate in un contesto del tutto eccezionale, non tali da integrare una pratica commerciale scorretta. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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