Spese di lite sotto i minimi tabellari e decoro professionale (Cons. Stato n. 5273 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel liquidare le spese di giudizio, è tenuto a fare riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, ma può discostarsene con adeguata motivazione. L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, già espressa dall’art. 24 della legge n. 794/1942. Residua quale unico limite di legge l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata di un importo manifestamente inferiore ai parametri tabellari integra violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 113 Cost. e dell’art. 47 della CDFUE, ledendo l’effettività della tutela giurisdizionale, specie in presenza di contenzioso seriale alimentato dall’Amministrazione.

Il Fatto

Alcuni docenti hanno agito davanti al giudice ordinario per ottenere l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con riferimento agli anni di insegnamento prestati con contratto a tempo determinato. Il Tribunale ha accolto la domanda, ordinando al Ministero l’attribuzione della carta e l’accredito delle somme spettanti a ciascun ricorrente.

Nonostante il passo in giudicato della sentenza, la notifica con formula esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, il Ministero non ha costituito la carta. I docenti hanno quindi promosso il giudizio di ottemperanza. Il TAR Liguria ha accolto il ricorso e ha liquidato le spese di lite in 500,00 euro. Avverso tale statuizione è stato proposto appello, deducendo la violazione dei minimi tabellari e del decoro professionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili, secondo cui il giudice di merito dispone di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese, potendo anche riconoscere i giusti motivi per la compensazione. Qualora però sia disposta la condanna, occorre tener conto dei parametri generali del D.M. n. 55/2014, che ammette oscillazioni fino al 50 per cento rispetto ai valori medi tabellari.

Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo: l’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, ha fatto venir meno il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari. La legge n. 247/2012 ha previsto che, in difetto di pattuizione scritta, il compenso sia liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali. Ne deriva che il giudice può discostarsi dai valori tabellari, ma deve motivare lo scostamento.

Residua un unico limite di legge: l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. Su questo punto il Collegio evidenzia che la liquidazione immotivata di un importo manifestamente inferiore ai parametri lede l’effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 della CDFUE, tanto più quando l’Amministrazione perseveri nel negare ragioni già riconosciute in giudizio, alimentando un contenzioso seriale.

Nel caso concreto il TAR ha liquidato le spese secondo soccombenza senza argomentare sulla quantificazione. La compensazione non sarebbe stata giustificata dalla serialità del contenzioso, che semmai aggrava la responsabilità dell’Amministrazione. L’appello è quindi accolto in parte, con nuova liquidazione equitativa delle spese in 800,00 euro, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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