Variazioni catastali DOCFA ed efficacia nell’anno di imposizione IMU (Cass. civ. Sez. V n. 21908 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della base imponibile IMU, per i fabbricati iscritti in catasto, devono assumersi le rendite catastali quali risultano al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Le variazioni catastali intervenute nel corso dell’anno, comprese quelle derivanti da denunce DOCFA proposte dal contribuente, hanno pertanto efficacia solo a partire dall’anno di imposta successivo a quello in cui le modifiche sono annotate in catasto. Deroga a tale regola opera esclusivamente quando la variazione costituisca correzione di errori materiali di fatto, riconosciuti dalla stessa Amministrazione, ovvero consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dal contribuente, dovendo in tal caso trovare applicazione dalla data della denuncia. La riconducibilità dell’errore all’Ufficio deve risultare evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio.

Il Fatto

Il contribuente, nella qualità di coerede di un’originaria intestataria, impugnavo gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013, contestando l’erroneo calcolo delle somme dovute in relazione alle rendite catastali applicabili. La pretesa impositiva muoveva dalla rendita risultante da variazione DOCFA proposta dalla stessa originaria contribuente nel 2011, che il Comune aveva assunto a base dell’accertamento. Secondo la tesi difensiva, una successiva variazione DOCFA del 2013 avrebbe corretto gli errori contenuti nella denuncia precedente, sicché l’ente impositore non avrebbe potuto utilizzare la rendita iniziale.

Il giudice di primo grado aveva respinto l’impugnazione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello, confermando la sentenza e rilevando che l’ente impositore aveva tenuto conto dei dati catastali come comunicati dalla medesima contribuente. Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., sostenendo che i giudici di appello non avevano considerato la correzione intervenuta con la DOCFA del 2013. Il motivo non è stato accolto.

La Corte ha anzitutto ricostruito il quadro di fatto, rilevando che l’ente impositore aveva applicato le rendite catastali proposte, e dunque conosciute, dalla contribuente stessa: per il 2012 quelle validate dall’Agenzia del Territorio nell’ottobre 2012; per il 2013, per due mesi le medesime e per i restanti dieci mesi quelle proposte nel febbraio 2013.

Sul piano del diritto, il Collegio ha richiamato la regola generale secondo cui le risultanze catastali definitive, non dovute a mutamenti dello stato o della destinazione dei beni né a correzioni di errori materiali di fatto, conseguono all’acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali e sono soggette alla regola dell’efficacia dall’anno di imposta successivo a quello in cui le modifiche sono state annotate in catasto. Tale principio è ricavabile dall’art. 5, comma secondo, d.Lgs. n. 504/1992, in forza del quale per ciascun atto di imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione.

La Corte ha poi precisato il regime delle eccezioni. La regola generale non opera quando la modificazione della rendita derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’Ufficio, poiché in tal caso il riesame comporta l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dall’originario classamento. Parimenti, le variazioni conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione denunciate dal contribuente trovano applicazione dalla data della denuncia, senza retroazione rispetto alla comunicazione effettuata all’Amministrazione. La riconducibilità dell’errore all’Ufficio deve però risultare evidente e incontestabile.

Nel caso concreto, il Comune aveva utilizzato la rendita inizialmente denunciata dalla contribuente e non risultava provato alcun errore riconosciuto dall’Ufficio: il ricorrente si era limitato a dedurre un errore evincibile dalla relazione tecnica allegata alla DOCFA 2013. La successiva variazione del febbraio 2013 non poteva dunque operare retroattivamente per le annualità in contestazione, né rilevava che gli avvisi fossero stati notificati dopo la presentazione della DOCFA. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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