Impugnazione estratto di ruolo e onere di allegare l’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 5197 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel selezionare i casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica che può assumere configurazione diversa, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La disposizione incide sulla pronuncia e si applica anche nei processi pendenti, ove lo specifico interesse va dimostrato nelle fasi di merito mediante tempestiva rimessione nei termini e, nel grado di legittimità, con deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione. Chi non allega né prova uno degli interessi selezionati dalla norma è privo di interesse ad agire e a coltivare i giudizi di impugnazione.

Il Fatto

Il contribuente impugnò cinque ruoli e cartelle di pagamento, dei quali aveva appreso tramite gli estratti di ruolo rilasciati dall’agente della riscossione. Dedusse la mancata notifica, l’intervenuta prescrizione e l’illegittimità dell’aggio per difetto di prova sull’attività di recupero.

La C.T.P. dichiarò inammissibile il ricorso introduttivo. La C.T.R., sul presupposto implicito dell’ammissibilità, rigettò l’appello ritenendo rituale la notificazione delle cartelle. Il contribuente propose ricorso per cassazione affidato a due motivi, incentrati sulla motivazione apparente e sull’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla propria residenza alla data di notifica. L’Agenzia delle Entrate Riscossione rimase intimata. Ricevuta la proposta di definizione accelerata, il contribuente chiese la decisione e depositò memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un rilievo assorbente: l’assenza di interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. per qualsiasi domanda, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, perché costituisce requisito per la trattazione del merito. La sua sussistenza va accertata dal giudice anche in assenza di contrasto tra le parti sul merito.

Su questa premessa, il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022: la disposizione introdotta dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021, seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé il bisogno di tutela. Si tratta di una norma che conforma l’interesse ad agire, condizione di natura dinamica, con effetto anche sui processi pendenti.

Ne deriva un preciso onere probatorio. Nei gradi di merito lo specifico interesse va dimostrato attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, istituto applicabile anche al processo tributario; nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione, oppure, se occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

Il contribuente non ha dedotto né dimostrato alcuno degli interessi selezionati dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973. Pertanto è privo di interesse ad agire e a coltivare i giudizi di impugnazione per far valere l’illegittimità della notificazione delle cartelle di cui assumeva di aver avuto conoscenza solo tramite l’estratto di ruolo. La causa non poteva essere proposta: si impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia esime il Collegio dalla statuizione sulle spese del giudizio di cassazione e dalla condanna ex art. 96 cod. proc. civ. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito. Non essendo il giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., non vi è luogo a condanna a favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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