Classamento catastale rettifica in causa e poteri sostitutivi del giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 7615 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale a seguito di procedura DOCFA, ove l’Ufficio non disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Il processo tributario, quale giudizio di impugnazione-merito, è diretto a una decisione sostitutiva della dichiarazione del contribuente e dell’accertamento dell’Ufficio: il giudice che ritenga invalido l’avviso per ragioni sostanziali non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura. La preclusione a una integrazione postuma della motivazione carente non impedisce all’Amministrazione di controdedurre in giudizio e di prospettare ad abundantiam nuovi argomenti, che delimitano il thema decidendum e il thema probandum.

Il Fatto

Il contribuente presentava con procedura DOCFA la variazione catastale per divisione dell’unità immobiliare di sua proprietà, sita in Comune di Limone sul Garda, originando due unità: una abitativa e una ad uso deposito. Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate rettificava il classamento e la rendita proposti, ripristinando la categoria A/8, aumentando i vani e la rendita catastale della sola unità abitativa.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Brescia. In corso di causa l’Agenzia, dopo un sopralluogo, prospettava un diverso classamento in A/1. La CTP accoglieva il ricorso ma rideterminava la categoria in A/1, classe 3, vani 10. L’appello del contribuente era respinto dalla CTR della Lombardia, sezione di Brescia, con la sentenza qui impugnata. Proponeva quindi ricorso per cassazione, al quale l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, rigettandoli tutti. Sul primo motivo, relativo al difetto di motivazione dell’avviso, richiama l’orientamento secondo cui, quando la differenza tra rendita proposta e attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica, la motivazione è sufficiente con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe. Nel caso concreto la consistenza era quella proposta dal contribuente, ancorché qualificata in categoria diversa.

Sul secondo motivo, concernente la pretesa illegittimità della rettifica prospettata in corso di giudizio, la Corte muove dalla qualificazione del processo tributario come giudizio di impugnazione-merito. Ne discende che il giudice, accertata l’invalidità dell’avviso per ragioni sostanziali, non può limitarsi ad annullarlo ma deve operare una valutazione sostitutiva della pretesa, entro i limiti delle domande di parte. Ciò può avvenire a prescindere dal comportamento processuale dell’Agenzia, che in questo caso ha formulato considerazioni ulteriori in sede di giudizio.

La Corte precisa che, in tema di revisione catastale, la preclusione a una tardiva integrazione sanante di una motivazione carente non impedisce all’Amministrazione di controdedurre in giudizio per difendere una motivazione ab origine adeguata, anche con nuovi argomenti o documenti, rilevanti sul piano della delimitazione del thema probandum. Nel caso di specie le caratteristiche dell’immobile erano rimaste confermate e il contraddittorio non ne era risultato compromesso; anzi, la classificazione in A/1 aveva comportato una minore rendita.

Sui motivi terzo, quarto e quinto, attinenti alla motivazione apparente, alla mancata valutazione delle prove e al computo delle dipendenze ex art. 51 d.P.R. n. 1142/1949, la Corte rileva che la CTR ha espressamente argomentato le ragioni del proprio convincimento, senza violare il minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. La valutazione delle prove e della consistenza dell’immobile è rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità. Trattandosi di doppia conforme, la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, non avendo il ricorrente indicato le diverse ragioni di fatto dei due gradi. Il numero dei vani risulta peraltro correttamente calcolato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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