Termine dilatorio e verbale di chiusura solo per verifiche nei locali (Cass. civ. Sez. V n. 18186 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale di chiusura delle operazioni di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, del quale la legge impone il rilascio di copia almeno sessanta giorni prima della notifica dell’avviso di accertamento, si riferisce esclusivamente alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche svolte nei locali dell’impresa. Non è richiesta la notificazione di un diverso ed ulteriore verbale di chiusura quando le operazioni siano state completate presso gli uffici dell’ente impositore. Nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente che il verbale indichi i documenti prelevati, decorrendo da tale rilascio il termine dilatorio. Resta fermo che, in presenza di tributi armonizzati e di denunciata violazione del contraddittorio preventivo, il giudice del merito deve procedere alla prova di resistenza, verificando se le difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere in fase amministrativa avrebbero condotto a un diverso risultato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società a responsabilità limitata e a una socia gli avvisi di accertamento relativi a Ires, Iva, Irap e Irpef per l’anno 2009. L’atto impositivo originava da un controllo conclusosi con l’attribuzione alla società di un reddito in luogo della perdita dichiarata, con riflessi anche sul reddito di partecipazione imputato alla socia, stante la ristretta base partecipativa. Il controllo prendeva avvio da un accesso presso la sede societaria, per acquisire documentazione e notizie, e si completava poi mediante la valutazione dei dati reperiti nell’Anagrafe Tributaria.
I contribuenti impugnavano gli atti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che annullava l’accertamento verso la società per violazione dell’art. 12, legge n. 212 del 2000, per mancato rilascio del processo verbale finale di constatazione e per inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, confermava la decisione, ravvisando la nullità dell’avviso anche per violazione del contraddittorio, essendo coinvolti tributi armonizzati. L’Amministrazione finanziaria ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo; i contribuenti resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo con cui l’Amministrazione contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, deducendo che alla contribuente era stato regolarmente consegnato il verbale delle operazioni conseguenti all’accesso e che l’accertamento era stato completato presso gli uffici, senza necessità di ulteriore verbale di constatazione. Il motivo è ritenuto fondato.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il processo verbale di chiusura delle operazioni, del quale la norma impone il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell’avviso, attiene alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche svolte nei locali dell’impresa. Non è richiesta la notificazione di un diverso e ulteriore verbale quando le operazioni siano state completate presso gli uffici dell’ente impositore. Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. sez. VI-V, 1.6.2022, n. 17818.
Viene inoltre precisato che, nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l’indicazione nel verbale dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio dal rilascio di copia del predetto verbale, senza necessità di un ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate. Sul punto la Corte richiama Cass. sez. V, 8.5.2019, n. 12094 e Cass. sez. V, 4.5.2021, n. 11589. Nel caso concreto, essendo stato consegnato il verbale delle operazioni compiute in sede di accesso, non occorreva la comunicazione di un ulteriore verbale a seguito delle verifiche svolte a tavolino presso gli uffici dell’Amministrazione.
Quanto al profilo del contraddittorio preventivo per il tributo armonizzato, la Corte rileva che la pronuncia del giudice del gravame è sul punto incompleta, non risultando che sia stata svolta la prova di resistenza. Occorre verificare se la violazione del contraddittorio, in considerazione delle difese dimostrabili nella fase amministrativa, avrebbe potuto condurre a un risultato diverso e favorevole al contribuente, secondo quanto affermato da Cass. sez. VI-V, 25.1.2017, n. 1969, Cass. sez. V, 15.1.2019, n. 702 e Cass. sez. V, 30.6.2021, n. 18413.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame sulla scorta dei principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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