Detrazione IVA ammessa per acquisti propedeutici nonostante l’inattività della società (Cass. civ. Sez. V n. 2583 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle operazioni passive spetta anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione. Ai fini della detraibilità occorre accertare l’effettiva inerenza dell’acquisto alle finalità imprenditoriali, non il concreto esercizio dell’attività d’impresa. Il mancato utilizzo del bene non preclude la detrazione quando sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, da assumersi in accezione ampia. Tale lettura è coerente con il diritto unionale, che attribuisce la qualifica di soggetto passivo a chi, con elementi obiettivi, intende iniziare un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento. In presenza di situazioni oggettive che giustificano il mancato superamento del test di operatività, la disciplina antielusiva non è applicabile.
Il Fatto
Una società in liquidazione ha impugnato l’atto di diniego di rimborso del credito IVA per il 2010. Il diniego era motivato dalla non operatività della società nei tre anni precedenti e dalla mancanza di operazioni attive.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l’appello della contribuente, ritenendo che l’inattività non fosse imputabile all’imprenditore ma riconducibile a fatti straordinari e imprevedibili, come il mancato rilascio di una concessione edilizia e la restituzione di contributi pubblici. Da qui l’inapplicabilità della normativa antielusiva e il diritto al rimborso. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo che il credito IVA si riferiva all’acquisto di beni ammortizzabili da parte di una società che non aveva mai posto in essere operazioni attive ed era cessata. Da ciò la ricorrente traeva la mancanza del requisito dell’inerenza e la prova che quei beni non sarebbero mai stati utilizzati per l’esercizio d’impresa.
La Corte ritiene il motivo infondato. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui, se da un lato occorre accertare l’effettiva inerenza degli acquisti all’esercizio dell’impresa, dall’altro non è richiesto il concreto esercizio dell’impresa. La detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività meramente preparatorie, perché è inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati a costituire le condizioni necessarie perché l’attività tipica possa cominciare.
Il Collegio coordina tale indirizzo con il diritto unionale. Chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato soggetto passivo, con diritto di detrarre immediatamente l’IVA, senza attendere l’inizio dell’esercizio effettivo. Resta ferma la verifica che il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata. Diversamente si violerebbe il principio di neutralità dell’imposta, con disparità ingiustificate tra imprese con lo stesso profilo.
Nel caso concreto la contestazione dell’inerenza si fonda esclusivamente sul mancato utilizzo degli acquisti, ma la CTR ha accertato che l’inattività era da imputare a fatti straordinari e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del contribuente. Tali fatti non precludono il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti propedeutici e funzionali all’attività economica programmata.
Il secondo motivo, che lamenta l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, è dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la CTR non ha escluso i presupposti legali della non operatività, ma ha ritenuto che fossero presenti situazioni oggettive che giustificavano il mancato superamento del test di operatività e la disapplicazione della normativa antielusiva. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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