Verbale ispettivo e prova del rapporto subordinato in materia contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8788 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di accertamento ispettivo non è atto autonomamente impugnabile e, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, viene in rilievo come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. Esso fa fede fino a querela di falso quanto alla provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti attestati come avvenuti in sua presenza, con onere di prova contraria sulla controparte; per le circostanze apprese de relato o da documenti non ha valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice. In materia di conversione dei contratti a progetto, la mancanza di specificità del progetto fa scattare la presunzione di lavoro subordinato, con conseguente onere del datore di dimostrare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa contributiva.
Il Fatto
Un Comune ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento emessa dall’INPS per contributi omessi, relativi a lavoratori assunti con contratti a progetto poi convertiti in rapporti di lavoro subordinato. L’Istituto previdenziale aveva fondato la pretesa su un verbale di accertamento ispettivo, depositato presso l’ufficio protocollo dell’ente.
L’opposizione è stata respinta in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva ritenuto irrilevante l’irregolare notifica del verbale, potendo l’INPS procedere a nuova iscrizione del credito entro i limiti decadenziali, e aveva valorizzato la prova della natura subordinata dei rapporti desunta dal verbale stesso. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 145 cod. proc. civ. e del d.lgs. n. 46/1999, contestando che la consegna del verbale all’ufficio protocollo equivalesse alla notifica. La Corte ha respinto la doglianza: il Comune non ha negato di aver ricevuto l’atto, né ha contestato che la consegna sia avvenuta presso la propria sede o che l’ufficio protocollo sia deputato alla ricezione degli atti destinati all’ente.
La Corte ha precisato che la funzione del protocollo consiste nella registrazione seriale degli atti in entrata e in uscita, poi distribuiti agli uffici competenti, e non risulta che nel caso concreto tale ufficio non fosse incaricato di ricevere atti diretti anche al legale rappresentante dell’ente. Non si verte, inoltre, in un’ipotesi di notifica di un atto processuale per il quale occorre la consegna al rappresentante legale, bensì di un atto amministrativo comunque giunto a conoscenza del destinatario.
Il ricorrente non ha indicato la disposizione violata quanto alle modalità di comunicazione del verbale, redatto all’esito di un accesso ispettivo che presuppone la partecipazione dell’ente datore. La notifica di cui all’art. 24 d.lgs. n. 46/1999 riguarda invece la cartella di pagamento, che presuppone l’iscrizione a ruolo del debito accertato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il verbale ispettivo non è atto autonomamente impugnabile e si sottrae al principio di non contestazione, operante solo nell’ambito endoprocessuale. Richiamando la ord. n. 19774/2023 e la ord. n. 23252/2024, ha confermato che il verbale fa fede fino a querela di falso per i fatti attestati dal pubblico ufficiale, mentre le circostanze apprese de relato sono liberamente valutabili dal giudice. Il ricorrente, invocando l’art. 2697 cod. civ., ha introdotto una nuova valutazione dei fatti di causa, non rimettibile in sede di legittimità.
La Corte ha infine osservato che la sentenza d’appello aveva fondato il rigetto sulla mancanza di specificità del progetto dedotto in giudizio, facendo correttamente ricadere la conversione nell’ambito dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003. Non essendo tale punto confutato, vige la presunzione di lavoro subordinato e spetta al datore dimostrare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa contributiva: nessuna inversione dell’onere probatorio, dunque, è ravvisabile. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e al doppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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