Contributo di solidarietà sulla pensione: legittimo solo se imposto dalla legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10984 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati trova il proprio univoco fondamento nella legge, alla stregua dell’art. 23 Cost., e non nelle delibere autonome dell’ente. Il prelievo imposto dalla Cassa professionale con proprie deliberazioni, in assenza di una base legale che ne fissi presupposti e misura, è illegittimo. L’adozione di delibere dichiarate illegittime non equivale all’inerzia o all’inefficacia attestata dal parere negativo dei Ministeri vigilanti, cui la legge subordina l’applicazione del contributo di solidarietà. Sul credito restitutorio del pensionato trova applicazione la prescrizione decennale, mancando la liquidità ed esigibilità richieste per la prescrizione quinquennale, poiché il rateo è stato corrisposto solo nella misura decurtata.

Il Fatto

La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del prelievo operato dalla Cassa professionale a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico del ricorrente e aveva condannato l’ente a restituire le somme trattenute nel decennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo, oltre interessi dalle singole trattenute mensili.

La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, contestando sia la legittimità del contributo sia il termine di prescrizione applicato. Il pensionato ha resistito con controricorso. Il giudizio è stato definito in camera di consiglio, a seguito di proposta di definizione accelerata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che le censure sono già state ritenute infondate dalla giurisprudenza costante, richiamando numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 31875 del 2018 e Cass. n. 31527 del 2022. Il potere di imporre il contributo deve trovare fondamento nella legge, come affermato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2016: si tratta di un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, i cui elementi essenziali spettano al legislatore e che non rientra tra i provvedimenti che le Casse possono adottare per espressa previsione di legge.

Né la scelta legislativa di temperare il sistema del pro rata, né il potere degli enti di adottare gli atti necessari a raggiungere l’equilibrio finanziario di lungo termine valgono a fondare il contributo. Tale finalità non è connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo.

Quanto al contributo previsto dall’art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011, è il legislatore a delimitarne i presupposti e a fissarne imperativamente la misura, fornendo una precisa base legale. La legge indica come prioritaria l’adozione di misure strutturali di riequilibrio e solo in via di extrema ratio contempla il contributo, in misura predeterminata e diversa da quella adottata dalla Cassa. L’applicazione è subordinata a requisiti tassativi, identificati nell’inerzia degli enti o nella valutazione negativa dei Ministeri vigilanti, dei quali occorre offrire deduzione circostanziata e prova.

A tale inerzia non può essere equiparata l’adozione di delibere dichiarate illegittime: non si può conferire ex post legittimità a un contributo imposto per autonome scelte e con requisiti diversi da quelli definiti dalla legge.

Infine, la Corte ribadisce l’applicabilità della prescrizione decennale, in coerenza con Cass. Sez. Un. n. 17742 del 2015. La prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che difettano quando il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei decurtati del contributo e non il superiore importo spettante. Non è pertinente il richiamo all’art. 47-bis del d.P.R. n. 639 del 1970, dettato per le prestazioni erogate dall’INPS. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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