Inammissibile la confutazione reiterata della motivazione di appello senza autonome censure (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5433 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella mera confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza di appello, riproponendo le medesime tesi difensive già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza aggiungere autonome e specifiche censure. La reiterazione delle difese senza una replica ulteriore alle ragioni della decisione impugnata determina l’inammissibilità del motivo, non potendo il giudizio di legittimità trasformarsi in un riesame del merito. Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso proposto in via subordinata all’accoglimento degli altri, ove questi siano dichiarati inammissibili.
Il Fatto
Un dirigente comunale era stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver attestato la propria presenza in servizio e quella di due agenti di polizia locale in un pomeriggio in cui, invece, tutti avevano partecipato a una cerimonia funebre utilizzando il mezzo comunale. All’esito del procedimento era stata irrogata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni. Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Ancona avevano rigettato la domanda di declaratoria di illegittimità della sanzione proposta dal dirigente nei confronti del Comune.
Il dirigente aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, contestando, tra l’altro, la corretta applicazione del raddoppio dei termini per la contestazione, l’espletamento di un’indagine preliminare in assenza dell’incolpato, la mancata ammissione di prove testimoniali, la riferibilità della falsa registrazione delle presenze e la proporzionalità della sanzione. Il Comune aveva resistito con controricorso e successiva memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che i primi sei motivi di ricorso non contenevano autonome censure avverso la sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni difensive già esaminate e rigettate dalla Corte territoriale in sede di gravame. Tali motivi, pertanto, si risolvevano in una mera confutazione delle ragioni della decisione di appello, senza offrire alcuna replica ulteriore alle argomentazioni poste a suo fondamento.
La Corte ha richiamato, a sostegno di tale conclusione, un proprio precedente relativo al medesimo ricorrente e a un’altra sanzione disciplinare, in cui erano già stati superati rilievi analoghi concernenti la decadenza dal potere disciplinare, il raddoppio dei termini, l’esercizio del diritto di difesa e la carenza motivazionale. La mancanza di elementi nuovi rispetto alle questioni già scrutinate ha confermato il carattere meramente ripetitivo delle censure proposte.
Quanto al settimo motivo, relativo alla statuizione sulle spese di lite, la Corte ne ha dichiarato la inammissibilità in quanto formulato in via subordinata all’accoglimento dei precedenti motivi, tutti dichiarati inammissibili. La declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso è conseguita alla natura congiunta e dipendente delle doglianze.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del procuratore del Comune dichiaratosi antistatario, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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