Contestazione di illecito amministrativo, il termine decorre dall’accertamento e non dalla violazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22013 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’illecito, il dies a quo del termine di novanta giorni previsto dall’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione non coincide con la data di commissione della violazione, ma con il momento in cui l’autorità ha completato l’attività di verifica degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo impiegato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. La data di commissione dell’illecito segna il solo termine iniziale di prescrizione di cui all’art. 28 legge n. 689/1981.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Dirigente dell’Ispettorato territoriale del lavoro, con cui gli era contestato l’impiego di un dipendente nel periodo 2/12 maggio 2011 senza la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego. Il giudice di appello ha escluso il vizio di motivazione del provvedimento e ha ritenuto tempestiva la notifica del verbale di accertamento.

Il ricorrente ha impugnato la decisione per cassazione deducendo, con il primo motivo, che il termine di novanta giorni doveva decorrere dalla data della violazione e non dall’inizio dell’accertamento ispettivo, avvenuto oltre sedici mesi dopo. Con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese del giudizio di primo grado, sostenendo il diritto dell’amministrazione opposta al solo rimborso delle spese vive.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto il primo motivo richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il momento dell’accertamento non coincide con l’acquisizione del fatto nella sua materialità, ma va individuato nella data in cui l’autorità ha completato l’attività diretta a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione. Da tale momento decorre il termine per la notifica della contestazione, restando estranea al computo la data di consumazione dell’illecito.

I termini entro i quali l’amministrazione deve provvedere alla notifica risultano dunque collegati all’esito del procedimento di accertamento, la cui legittima durata va valutata in relazione al caso concreto e alla complessità delle indagini. Alla data di commissione della violazione è invece riconnesso il solo termine iniziale di prescrizione.

La Corte ha quindi verificato che la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione di tali principi. Il giudice di appello aveva argomentato, con accertamento di fatto a esso devoluto, sia che il dies a quo non doveva farsi decorrere dalla data della violazione, sia che il tempo impiegato per l’accertamento doveva ritenersi ragionevole in ragione della necessità di indagini documentali da svolgere anche presso la sede lavorativa dell’opponente.

Le censure del ricorrente, prospettando in termini meramente contrappositivi un diverso apprezzamento della congruità dei tempi, non hanno incrinato tale valutazione. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., ha omesso la trascrizione o l’esposizione per riassunto dei documenti posti a base delle censure e l’indicazione della loro collocazione nel giudizio di merito.

Il secondo motivo è stato dichiarato infondato. In ragione della data di deposito del ricorso di primo grado risulta applicabile, ratione temporis, l’art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ., che per le amministrazioni assistite dai propri dipendenti prevede la liquidazione del compenso agli avvocati con riduzione del 20%. Non essendo state formulate specifiche censure sul quantum, il motivo è stato respinto. La Corte non ha provveduto al regolamento delle spese di lite e ha condannato il ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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