Omessa distrazione delle spese: errore materiale correggibile ex officio (Cass. civ. Sez. I n. 30043 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa attribuzione dei compensi al difensore che si è dichiarato antistatario, nel dispositivo del provvedimento che liquida le spese, integra un errore materiale e non un vizio di motivazione. Il rimedio esperibile è pertanto quello della correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non già la revocazione. Il difensore antistatario è legittimato a proporre in proprio l’istanza di correzione, quale titolare del credito oggetto di distrazione. La correzione può essere disposta d’ufficio dal Collegio investito dell’istanza, anche quando la relativa richiesta sia formulata dal procuratore della parte e non dal difensore personalmente. Sul procedimento di correzione non si provvede in ordine alle spese.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla banca e la controparte era stata condannata al rimborso delle spese, liquidate in euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori.

L’istanza muove da un dato testuale preciso: nel dispositivo dell’ordinanza è stata omessa l’attribuzione delle spese in favore del difensore che si era dichiarato antistatario. La questione giunge così davanti alla Prima Sezione civile, chiamata a stabilire se la mancanza integri un errore emendabile con il procedimento di correzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra errore di fatto revocatorio ed errore materiale. Il primo consiste nell’erronea percezione degli atti di causa, come la supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita. Il secondo deriva da una svista di carattere materiale e rende esperibile il rimedio della correzione.

La Corte richiama il proprio arresto Cass. 24/07/2012, n. 12962, che ha qualificato come errore materiale, tra l’altro, proprio l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario. Nella specie richiamata ricorreva anche l’indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione sia nel dispositivo.

Il percorso argomentativo si salda all’orientamento delle Sezioni Unite n. 16037/2010, secondo cui il rimedio della correzione di errore materiale è esperibile nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l’istanza.

Su questa base il Collegio ritiene di poter accedere alla richiesta, provvedendo ex officio all’aggiunta dell’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario: la relativa mancanza concreta, appunto, un errore materiale. L’istanza è pertanto accolta, con la precisazione del testo che deve leggersi nel provvedimento corretto.

Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte esclude che vi sia luogo a provvedere, richiamando Cass. n. 12184 del 2020, e dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto di emenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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