Verifica anomalia offerta illegittima se contesta la stima della stazione appaltante (TAR Trentino-Alto Adige n. 140 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica e non può risolversi in una parcellizzata disamina delle singole voci di costo. La stazione appaltante che abbia fissato nella lex specialis un parametro di stima dei ricavi non può pretendere dall’operatore la prova dell’attendibilità di quel medesimo dato, addossandogli l’onere di dimostrare la fondatezza di una scelta amministrativa. Salvo il caso di margine pari a zero, non è configurabile una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi anomala, potendo anche un utile modesto arrecare un vantaggio significativo. In tema di servizi di natura intellettuale, l’assenza nella disciplina di gara di una stima dei costi della manodopera esclude che il R.U.P. possa imporne la quantificazione in ore lavorate. Nel caso di valutazione sfavorevole all’offerente è necessaria una motivazione rigorosa e analitica.

Il Fatto

Una società ha partecipato a una procedura aperta indetta da una azienda sanitaria per l’affidamento del servizio di recupero crediti stragiudiziali all’estero con modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo. Collocatasi al primo posto in graduatoria, è stata invitata a fornire giustificativi nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia.

La stazione appaltante ha concluso il procedimento con esito negativo, escludendo la società e proponendo l’aggiudicazione alla controinteressata. La ricorrente ha impugnato i verbali di verifica e di esclusione, la comunicazione ex art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023, l’avvio del subprocedimento e la richiesta di chiarimenti in piattaforma, chiedendo in via subordinata l’inefficacia del contratto e il subentro.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si contestava l’avvio della verifica in assenza dei presupposti contemplati dalla Linea Guida PAB n. 2 richiamata dal disciplinare, è stato rigettato. Il Collegio ha qualificato quel riferimento come refuso: la linea guida n. 2 concerne la garanzia provvisoria e definitiva, mentre la disciplina dell’anomalia è contenuta nella Linea Guida PAB n. 7, come conferma il tenore testuale della versione tedesca del disciplinare.

Il raffronto con il testo in lingua tedesca è stato assunto a criterio chiarificatore in caso di equivocità di quello italiano, secondo il principio affermato dal Consiglio di Stato n. 3571 del 2012. Poiché la linea guida n. 7 consente al R.U.P. di attivare il subprocedimento qualora ritenga anomalo il prezzo offerto, e poiché il disciplinare richiama espressamente l’art. 30, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 16/2015, è stata esclusa la censura in ossequio al principio di conservazione dell’atto.

Il secondo e il terzo motivo sono stati accolti. Il Collegio ha richiamato gli approdi del Consiglio di Stato n. 7582 del 2024 e n. 2980 del 2025: la congruità va valutata in modo complessivo, verificando se gli scostamenti trovino compensazione in altre voci, e la discrezionalità tecnica è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. È risultata manifestamente illogica la contestazione della stima di recupero del 35%: la stazione appaltante ha attribuito all’operatore l’onere di dimostrare l’attendibilità di un parametro dalla stessa elaborato nel capitolato tecnico, senza motivare le ragioni della smentita.

Parimenti illegittimo è stato ritenuto il giudizio sull’insufficienza della marginalità, espresso su un utile positivo: la soglia minima di utile non è configurabile, non considerandosi i vantaggi della prosecuzione dell’attività, della qualificazione e della pubblicità. Infine, è stata censurata la valutazione sui costi del personale, poiché il disciplinare, trattandosi di servizio di natura intellettuale, escludeva l’indicazione dei costi della manodopera, né l’amministrazione ha contestato specificamente le giustificazioni offerte.

Annullati i provvedimenti, il Tribunale ha disposto a titolo di risarcimento in forma specifica la prosecuzione della procedura con l’aggiudicazione in favore della ricorrente, salvo l’esito delle verifiche di legge. Sono state respinte le domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, non essendovi evidenza in atti della stipula.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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