Ottemperanza al giudicato civile davanti al giudice amministrativo e obblighi di facere (TAR Sicilia n. 2266 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., conosce del ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Il giudizio di ottemperanza rende effettivo il comando contenuto nella sentenza e garantisce alla parte vittoriosa il conseguimento dell’utilità riconosciutale. Esso si estende non solo alle obbligazioni di pagamento, ma anche agli obblighi di facere, quali lo svincolo di una garanzia fideiussoria. L’obbligo di conformarsi al giudicato impone il compimento di tutte le attività, materiali e giuridiche, necessarie a dare concreta attuazione alla pronuncia. Decorso inutilmente il termine assegnato, è legittima la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Il Fatto
Una società ha convenuto in giudizio il Comune per il rimborso di una somma versata a titolo di canone di aggiudicazione di una gara per l’assegnazione di superfici pubblicitarie, ottenendo dal Tribunale civile l’accertamento del proprio diritto al rimborso, la condanna dell’ente al pagamento con interessi e la condanna a disporre lo svincolo della garanzia fideiussoria.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Comune. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione è rimasta inadempiente. La società ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale afferma in via preliminare la propria giurisdizione. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. attribuisce al giudice amministrativo il potere di decidere sui ricorsi per l’ottemperanza di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, onde ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito, la domanda è accolta in relazione a tutti i capi della sentenza del giudice ordinario. La documentazione in atti comprova l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, regolarmente notificato in forma esecutiva, e il decorso del termine di legge senza adempimento. Sussistono pertanto tutti i presupposti per la completa esecuzione del giudicato.
Il Tribunale chiarisce la funzione del rimedio: il giudizio di ottemperanza è volto a rendere effettivo il comando contenuto nella sentenza, garantendo alla parte vittoriosa il conseguimento dell’utilità o del bene della vita riconosciutole. Il rimedio non si limita alle obbligazioni di pagamento, ma si estende anche alle obbligazioni di facere, quale è l’obbligo di disporre lo svincolo della polizza fideiussoria.
L’obbligo di conformarsi al giudicato implica il compimento di tutte le attività, materiali e giuridiche, necessarie a dare concreta attuazione alla pronuncia. Il Tribunale ordina quindi al Comune di provvedere, entro novanta giorni dalla comunicazione, al pagamento delle somme dovute e allo svincolo della garanzia.
Stante l’accertato e perdurante inadempimento, si rende necessaria la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale del Comune o in un funzionario da questi delegato, che provveda in via sostitutiva, decorso inutilmente il termine assegnato, entro l’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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