Responsabilità sussidiaria del funzionario per omesse verifiche di cassa e riduzione equitativa (Corte dei Conti Sez. III App. n. 87 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, il funzionario incaricato delle verifiche trimestrali di cassa è tenuto a controllare che i versamenti annotati nei registri siano stati effettivamente eseguiti, mediante visione delle relative quietanze. La sua omissione, gravemente colposa, integra il concorso sussidiario nel danno cagionato dall’agente contabile. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla conoscibilità del fatto dannoso, salvo che sia stato dolosamente occultato, nel qual caso decorre dalla scoperta. La quota di danno addebitabile a titolo sussidiario può essere rideterminata in via equitativa, in presenza di un concorso colposo dell’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia ha convenuto in giudizio un funzionario di Prefettura per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità sussidiaria, al risarcimento del danno asseritamente cagionato alla Questura per avere svolto con negligenza le verifiche trimestrali di cassa sulla gestione della mensa non obbligatoria per il periodo 2008-2015.

Unitamente a lui veniva citato, per la stessa ragione, il responsabile dell’ufficio di contabilità, mentre l’agente contabile era stata già convenuta a titolo di responsabilità principale. Il giudice di primo grado, riuniti i giudizi, ha accolto parzialmente la domanda, condannando l’agente contabile in via principale e i due funzionari in via sussidiaria, nella misura rispettivamente del 60% e del 40%. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il solo funzionario.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, l’appellante censura la decisione nella parte in cui ha respinto solo parzialmente l’eccezione di prescrizione, sostenendo che le segnalazioni contenute nei verbali e il mancato deposito dei conti giudiziali rendessero gli ammanchi conoscibili dall’amministrazione. La Corte respinge il motivo, richiamando l’art. 1, comma 2, legge n. 20/2001, secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla verificazione del fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della scoperta.

Il collegio conferma che il termine iniziale decorre dal momento in cui l’illecito, comprensivo di condotta e pregiudizio, sia obiettivamente conoscibile dall’amministrazione nelle sue linee essenziali, in applicazione della regola generale dell’art. 2935 c.c. Nel caso di specie, l’occultamento doloso posto in essere dall’agente contabile, che aveva annotato versamenti mai eseguiti, ha precluso la decorrenza fino al disvelamento, avvenuto con la segnalazione della carenza delle quietanze o con l’attività ispettiva del 2017/2018. Quanto al mancato deposito dei conti, la Corte osserva che si tratta di circostanza che conferma, e non smentisce, l’occultamento.

Con il secondo motivo, parimenti respinto, l’appellante contesta la sussistenza della propria responsabilità. La Corte ritiene che la condotta sia stata gravemente colposa: era suo compito verificare che i versamenti annotati fossero stati effettivamente eseguiti, prendendo visione delle quietanze, come precisato dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 750.C.1/5694 del 30 giugno 1994. La mancata presentazione dei conti giudiziali, adempimento successivo, non è idonea a interrompere il nesso causale.

La Corte accoglie invece il motivo relativo alla determinazione della quota. Le carenze nella gestione della cassa e la scarsa attenzione agli obblighi dell’agente contabile, riconosciute anche dalla Procura generale, integrano un concorso colposo dell’amministrazione. La quota di danno addebitabile in via sussidiaria viene così rideterminata equitativamente in misura inferiore, ferme restando rivalutazione, interessi e spese. L’appello è accolto limitatamente alla domanda subordinata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *