Il giudicato sull’indennità integrativa speciale non si supera in ottemperanza (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 2 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può riesaminare la fondatezza del diritto accertato, né la spettanza o la dimensione del trattamento pensionistico, essendosi formato il giudicato. Le violazioni di legge e le regole di giudizio che attengono al merito della pretesa non possono essere sollevate per la prima volta in sede esecutiva. Esse dovevano essere fatte valere tempestivamente con impugnazione ordinaria o straordinaria della sentenza di cognizione. Il principio iura novit curia e gli artt. 217 e 218 del c.g.c., richiamati dall’appellante, non consentono al giudice dell’ottemperanza di sostituirsi al giudice della cognizione ormai passata in giudicato.
Il Fatto
Con sentenza n. 1018/2015 la Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia riconosceva all’appellata il diritto alla fruizione dell’indennità integrativa speciale intera e della tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico di reversibilità, pur in costanza di analoghe indennità percepite per attività lavorativa presso terzi. La sentenza non veniva impugnata e passava in giudicato.
L’INPS concedeva la tredicesima mensilità ma non corrispondeva ulteriori emolumenti, sostenendo che la pensione conteneva già l’indennità integrativa speciale e che, in parte qua, il giudicato era ineseguibile. L’appellata promuoveva allora giudizio di ottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza accoglieva il ricorso, ordinava all’Istituto di eseguire il giudicato e nominava un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Da qui l’appello dell’INPS.
La Motivazione della Corte
L’INPS ha articolato tre motivi, valutati congiuntamente dalla Sezione d’Appello. Con il primo ha invocato la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e degli artt. 217 e 218 del c.g.c., sostenendo che in sede di ottemperanza aveva sollevato eccezioni di diritto, non precluse al giudice tenuto ad applicare il principio iura novit curia. Con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 15, comma 5, legge n. 724/1994, ricostruendo l’iter normativo che dal 1° gennaio 1995 avrebbe conglobato l’indennità nella base pensionabile. Con il terzo ha dedotto il difetto di interesse a ricorrere, perché il bene della vita sarebbe stato già concesso.
La Corte ha respinto la prospettazione dell’appellante. I tre motivi, nel loro complesso, investono regole di giudizio e probatorie e violazioni di legge che attengono alla fondatezza del merito sulla spettanza e sulla dimensione del diritto a pensione. Su tale merito, però, il giudice dell’ottemperanza non può più statuire, stante l’intervenuto giudicato.
Il percorso argomentativo muove da una considerazione di sistema: le censure che l’INPS ha proposto in sede esecutiva avrebbero dovuto essere fatte valere tempestivamente quali motivi di impugnazione ordinaria o straordinaria della sentenza n. 1018/2015. Non essendo ciò avvenuto, la sentenza di cognizione è divenuta intangibile e il giudice dell’ottemperanza non può assumerne il riesame.
La Corte ha quindi condiviso l’osservazione del giudice di primo grado, secondo cui le argomentazioni dell’Istituto previdenziale costituivano elementi mai prospettati nel giudizio di cognizione. Il riferimento alla Corte costituzionale n. 197 del 2010 e al precedente di Appelli Sicilia n. 193/A/2013, evocati dall’appellante a sostegno della tesi del conglobamento, non sposta il piano del ragionamento: si tratta di questioni di merito, ormai coperte dal giudicato.
L’appello è stato pertanto dichiarato infondato e respinto. Le spese, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in favore dell’appellata.
Nota della Redazione
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