Notifica alla PEC del codifensore valida per il termine breve (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18534 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione è sempre valida la notificazione della sentenza eseguita presso l’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dall’albo professionale di appartenenza e dal Re.G.Ind.E., indipendentemente dalla sua indicazione negli atti. La notifica è validamente effettuata anche quando la parte aveva espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria fossero eseguite all’indirizzo PEC di un altro difensore costituito, né rileva che la notificazione abbia riguardato uno soltanto dei codifensori. Non è configurabile un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato, poiché il domicilio digitale e il domicilio fisico concorrono tra loro.

Il Fatto

La società datrice di lavoro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva respinto il reclamo contro la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato alla lavoratrice, per violazione dell’art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991, e aveva liquidato l’indennità risarcitoria in 15 mensilità, calcolate su un tallone retributivo comprensivo dell’indennità di trasferta.

La Corte d’appello, in via preliminare, aveva accolto l’eccezione della lavoratrice e dichiarato tardivo il reclamo, depositato oltre i trenta giorni stabiliti a pena di decadenza dall’art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012, decorrenti dalla comunicazione all’avvocato. Nel merito lo aveva comunque ritenuto infondato. La società ricorre in cassazione con quattro motivi; la lavoratrice resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene che la comunicazione della sentenza di primo grado al codicefensore non fosse idonea a far decorrere il termine breve, perché in atti i difensori avevano dichiarato di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo PEC di un altro legale. La censura è preliminare e viene esaminata per prima.

La Corte richiama la ordinanza n. 808 del 2024 e la giurisprudenza di legittimità: è “sempre” valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale, corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005. Il difensore è obbligato a comunicarne l’indirizzo al proprio ordine, che deve inserirlo nei registri Ini-PEC e Re.G.Ind.E.

Si richiama la sentenza n. 8095 del 2021, che valorizza l’introduzione del domicilio digitale ex art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014. In questa prospettiva assumono rilievo le Sezioni Unite n. 23620 del 2018. La sentenza n. 33806 del 2021 ribadisce che la notifica dell’atto va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur non indicato negli atti.

Quanto alla notifica a uno solo dei codifensori, la Corte conferma che essa è idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. (in tali sensi Cass. n. 10129 del 2021; Cass. n. 20625 del 2017). L’ordinanza n. 39970 del 2021 e Cass. n. 1982 del 2020 chiariscono che, in caso di elezione di domicilio fisico, resta valida la notifica al domicilio digitale per gli atti destinati alla stessa parte.

Ne consegue che, ai fini del decorso del termine breve, è sempre valida la notifica della sentenza effettuata presso la PEC del procuratore costituito, ancorché fosse stato richiesto che le comunicazioni di cancelleria fossero eseguite all’indirizzo PEC di un altro difensore. La notificazione è quindi regolare e il ricorso è infondato; l’esame assorbente del primo motivo determina l’inammissibilità degli altri. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *