Verificazione della scrittura privata disconosciuta ammessa anche d’ufficio (Cass. civ. Sez. I n. 7378 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che intenda avvalersi di un documento la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta è libera di optare tra la querela di falso e la verificazione della scrittura privata. Il disconoscimento non impone alla controparte l’onere di agire per la falsità, poiché l’onere della prova dell’autenticità grava su chi produce il documento, trattandosi di fatto impeditivo del diritto fatto valere, cioè di eccezione in senso stretto. L’istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. può essere proposta anche in via implicita, quando la parte insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento. La condanna solidale non legittima il creditore a ottenere due volte la somma, restando salvo il regresso del condebitore che abbia pagato.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto corrente cointestato tra due coniugi, acceso presso una filiale bancaria. Prima dell’intervenuta separazione, il marito ne aveva chiesto l’estinzione prelevando l’intero saldo attivo. La moglie ha contestato l’autenticità delle due firme a lei attribuite sulla disposizione di estinzione, qualificandole come apocrife.
Il Tribunale aveva respinto la domanda di restituzione della metà del saldo. La Corte d’appello, disposta una CTU grafologica, ha invece accolto il gravame e condannato in solido i convenuti al pagamento della somma corrispondente al cinquanta per cento del saldo, rigettando la domanda di manleva della banca verso il cointestario. La banca ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’ammissione della verificazione sulla disposizione di estinzione, sostenendo che l’attrice non avesse introdotto alcuna domanda di accertamento della falsità e che il relativo onere probatorio fosse a suo carico. Il motivo è infondato.
La Corte ricorda che l’azione ex art. 216 cod. proc. civ. mira ad accertare che la sottoscrizione sia stata effettivamente apposta dalla parte che l’ha negata e che la dichiarazione sia a questa imputabile. L’imputabilità produce ex lege l’effetto di rendere il documento utilizzabile come prova, con giudicato circoscritto alle parti, a differenza della querela di falso che instaura un procedimento con efficacia erga omnes.
Da qui la regola centrale: la parte interessata a far valere la non autenticità della sottoscrizione è libera di scegliere l’uno o l’altro strumento processuale. Avendo agito per ottenere la somma spettantele in ragione della cointestazione del conto e negando di aver sottoscritto il documento, l’attrice aveva la mera facoltà, non l’onere, di proporre querela di falso. L’onere di provare l’autenticità incombeva sulla banca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato.
La Corte soggiunge che l’istanza di verificazione può essere proposta anche in forma implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento, non essendo necessaria la formale apertura di un procedimento incidentale. La Corte territoriale non ha quindi violato le norme processuali invocate né il principio dispositivo, avendo la banca affermato di volersi avvalere del documento anche tramite la verificazione.
Il secondo motivo, relativo al rigetto della domanda di manleva, è inammissibile perché non aggredisce la ratio decidendi dell’assenza di un rapporto di garanzia impropria. La condanna solidale comporta solo che il creditore possa rivolgersi a uno dei debitori per l’intera somma, salvo regresso, e non un duplice pagamento. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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