Accollo del mutuo fondiario e buona fede della banca mutuante (Cass. civ. Sez. I n. 3915 del 16.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accollo del mutuo fondiario, l’adesione del creditore all’accollo ha effetto liberatorio solo se costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario, ai sensi dell’art. 1273, comma 2, cod. civ.. La banca non è obbligata ad aderire all’accollo liberatorio, trattandosi di facoltà unilateralmente esercitabile. Tuttavia, il comportamento della banca che, sollecitata da una chiara richiesta del mutuatario, taccia e mantenga una posizione ambivalente sino al momento dell’inadempimento degli acquirenti integra violazione dei doveri di correttezza e buona fede che permeano l’intera esecuzione del contratto, con conseguente obbligo risarcitorio. Il danno liquidato può coincidere con la liberazione del mutuatario e del fideiussore dalle obbligazioni derivanti dal mutuo. Il giudice non incorre in ultrapetizione quando esamina una questione in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate. Il nesso di causalità tra la violazione e il pregiudizio è apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata.

Il Fatto

Nel 2006 una società stipulava con un istituto di credito un mutuo ipotecario fondiario per la costruzione di un immobile, garantito dalla fideiussione di una persona fisica. Il contratto, all’art. 7, riservava alla mutuataria la facoltà di richiedere la suddivisione in quote del mutuo e il frazionamento dell’ipoteca in relazione alle singole porzioni immobiliari destinate alla vendita, prevedendo che l’accollo da parte degli acquirenti avesse natura cumulativa salvo espressa dichiarazione scritta della banca.

Nel 2008 la mutuataria, in vista delle compravendite, chiedeva alla banca di acconsentire all’accollo liberatorio delle quote residue. In occasione della prima vendita la banca aderiva con effetto liberatorio; per le successive compravendite opponeva un rifiuto formale solo nel 2014. I debitori convenivano allora in giudizio l’istituto per far accertare l’avvenuta liberazione. Il Tribunale di Verona accoglieva la domanda, riconoscendo natura liberatoria agli accolli. La Corte di Appello di Venezia riformava la decisione, escludendo l’effetto liberatorio ma accertando la violazione del dovere di buona fede da parte della banca e condannandola al risarcimento del danno coincidente con la liberazione dei debitori. La banca ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per ultrapetizione, ex art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice d’appello avesse accolto una domanda risarcitoria rigettata in primo grado e non riproposta con appello incidentale. La Corte rigetta la censura rilevando che la domanda originaria comprendeva sia l’accertamento della responsabilità della banca per inosservanza dei principi di correttezza e buona fede, sia la liberazione dei debitori da ogni obbligazione.

Il Collegio richiama il consolidato principio secondo cui il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando un bene diverso da quello richiesto. Non incorre in tale vizio il giudice che esamini una questione non espressamente formulata ove questa debba ritenersi tacitamente proposta, per il rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente dedotte (Cass. n. 17897/2019).

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1175, 1375, 1218 e 1223 cod. civ., contestando il nesso di causalità tra la violazione degli obblighi di buona fede e la liberazione dei debitori, nonché la mancata allegazione e prova del pregiudizio. La Corte osserva che la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione degli esiti istruttori.

Accertare la sussistenza del nesso di causalità costituisce, infatti, un tipico apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità valutativa del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori (Cass. n. 18509/2021). La Corte conferma così che il comportamento ambivalente della banca, che ha espresso la propria volontà solo al momento del mancato pagamento di alcune rate, integra la violazione dei doveri di solidarietà e correttezza.

Il ricorso principale è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato; il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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