Anatocismo bancario nullo e inapplicabilità del raffronto ex delibera CICR (Cass. civ. Sez. I n. 7377 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ragione della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, essendo venuto meno l’effetto sanante che il legislatore aveva inteso introdurre. Ne consegue l’illegittimità di tutti gli addebiti per capitalizzazione compiuti fino a tale data e l’impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall’art. 7, comma 2, della delibera CICR, che presuppone la valida stipulazione delle pregresse condizioni anatocistiche, considerate tamquam non esset. Per munire un contratto concluso prima del 22 aprile 2000 della attitudine a produrre interessi anatocistici è necessaria una nuova ed espressa pattuizione, formulata nel rispetto dell’art. 2 della delibera: non basta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’adeguamento.

Il Fatto

Una correntista, nella qualità di fideiussore di una società fallita, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo di un conto corrente affidato per elasticità di cassa. La ricorrente contestava addebiti illegittimi: interessi passivi usurari, commissioni di massimo scoperto non pattuite, interessi anatocistici, valute errate e competenze non dovute in quanto derivanti da clausole nulle.

Il Tribunale, all’esito di una consulenza tecnica contabile, accoglieva parzialmente l’opposizione e riduceva la pretesa creditoria, azzerando il saldo iniziale negativo al 1.1.2000 ed epurando gli addebiti non pattuiti, ma ritenendo legittima la capitalizzazione trimestrale. La Corte d’appello respingeva l’appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale. La correntista ricorreva allora in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’orientamento nomofilattico sul tema. Il declassamento della prassi bancaria da uso normativo a uso negoziale ha reso nulle, per contrasto con l’art. 1283 cod. civ., le clausole di capitalizzazione periodica degli interessi debitori. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 trovava fondamento nell’art. 25, commi 2 e 3, d.lgs. n. 342/1999, che imponeva la conformazione delle clausole anatocistiche pregresse alle indicazioni del CICR.

Tale assetto è stato inciso dalla Corte cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, per eccesso di delega, nella parte in cui sanava il regime anteriore. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 26769/2019, n. 26779/2019, n. 7105/2020, n. 9140/2020), ribadito da ultimo da Cass. n. 28215/2024: la pronuncia di incostituzionalità non ha travolto la parte del comma 3 che attribuiva al CICR il potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti, ma ha reso nulle le clausole anatocistiche pregresse, espunte dall’ordinamento.

Da ciò discende una conseguenza decisiva sul piano applicativo. Il giudizio di comparazione dell’art. 7, comma 2, della delibera presuppone la validità delle pregresse pattuizioni e la loro intervenuta modificazione. Se le condizioni precedenti sono nulle, il raffronto è inattuabile: l’unico confronto teoricamente possibile riguarderebbe la capitalizzazione con pari periodicità e la totale assenza di capitalizzazione derivante dalla nullità. Pertanto, per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione, occorre una nuova pattuizione nel rispetto dell’art. 2 della delibera.

La Corte d’appello aveva invece ritenuto sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’adeguamento, addossando alla correntista l’onere di dimostrare la natura peggiorativa delle variazioni. Il ragionamento è errato: esso muove dal presupposto della validità delle clausole pregresse, che la declaratoria di incostituzionalità ha invece travolto. La banca avrebbe dovuto provare la nuova pattuizione scritta o l’approvazione espressa della correntista, circostanza pacificamente non avvenuta.

Il secondo motivo, relativo all’eccezione di prescrizione, è infondato. Secondo Cass. Sez. Un. n. 15895/2019, la banca convenuta che eccepisce la prescrizione deve allegare solo l’inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, poiché il carattere solutorio o ripristinatorio dei versamenti non incide sul contenuto dell’eccezione. La sentenza è quindi cassata sul primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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