Verificazione ex art. 66 c.p.a. per il riesame dei punteggi nella valutazione comparativa per l’autorizzazione di un centro dialisi (TAR Puglia n. 5 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., può disporre una verificazione quando, pur in presenza di un dibattito tecnico complesso, non ritenga la causa matura per la decisione di merito, necessitando di un accertamento oggettivo sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione. La verificazione è strumento istruttorio che non sostituisce il potere decisionale del giudice, ma è funzionale all’acquisizione di elementi tecnici necessari per valutare la legittimità dell’attribuzione dei punteggi in una procedura di valutazione comparativa. L’ordinanza che dispone la verificazione lascia impregiudicate le questioni di rito, di merito e le spese, riservandole alla decisione definitiva.

Il Fatto

La società ricorrente, cessionaria di una struttura dialisi che aveva subito la revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento per aver interrotto l’attività, ha impugnato la determina dirigenziale della Regione Puglia n. 412 del 13 dicembre 2023. Con tale provvedimento, la Regione aveva rilasciato parere favorevole di compatibilità, ex art. 7 L.R. n. 9/2017, alla richiesta del Comune di Torricella relativa all’istanza di autorizzazione presentata dalla società controinteressata per la realizzazione di un centro dialisi con 8 posti in via Per Maruggio n. 25, nell’ambito del Distretto Socio Sanitario n. 7 di Manduria della A.S.L. di Taranto.

La determinazione era stata adottata all’esito di una valutazione comparativa ex delibera G.R. n. 2037/2013, nella quale la società ricorrente aveva ottenuto punti 19 mentre la controinteressata punti 23. La società ricorrente ha proposto censure avverso l’attribuzione dei punteggi e la controinteressata ha a sua volta proposto ricorso incidentale, deducendo ulteriori ragioni di esclusione della ricorrente principale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, esaminati gli atti e le memorie delle parti, ha ritenuto che la causa non fosse ancora matura per la decisione di merito. Pur facendo salve le questioni di rito, il Collegio ha ravvisato la necessità di acquisire un accertamento tecnico obiettivo sulla correttezza dell’attribuzione dei punteggi operata dall’amministrazione nella valutazione comparativa delle due istanze concorrenti.

Il giudice ha pertanto disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidandola al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto o suo delegato, con l’incarico di accertare, alla stregua delle censure formulate nel ricorso principale e in quello incidentale, la correttezza dei punteggi attribuiti (23 alla controinteressata e 19 alla società ricorrente) sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2037/2013.

L’ordinanza ha dettagliatamente disciplinato le modalità di svolgimento dell’incarico: termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa; obbligo del verificatore di comunicare alle parti data e luogo delle operazioni; redazione di una relazione scritta da inviare alle parti, con facoltà per queste di formulare osservazioni entro un termine congruo; deposito della relazione finale presso la segreteria del TAR dopo l’integrazione con le osservazioni ricevute e le considerazioni del verificatore.

Il Collegio ha inoltre stabilito che le parti possono indicare propri tecnici per assistere alle operazioni e che il verificatore è autorizzato a prendere visione di ogni atto dei fascicoli di causa e a richiedere documenti a qualunque pubblico depositario. La decisione sul compenso del verificatore, le questioni di merito e le spese sono state riservate alla pronuncia definitiva, con rinvio della causa all’udienza pubblica del 7 luglio 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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