Rigetto dell’emersione per carenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro (TAR Toscana n. 647 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare di cittadini stranieri, la carenza dei requisiti reddituali in capo al datore di lavoro, previsti dall’art. 103, comma 6, del d.l. n. 34 del 2020, integra un presupposto ostativo al rilascio del titolo di soggiorno e non è imputabile a rimedi risarcitori o di affidamento in capo al lavoratore. Il difetto del requisito non può essere superato dalla sopravvenuta presentazione di una domanda di permesso per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone l’accertamento ab origine dei requisiti di emersione. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel disciplinare i procedimenti di regolarizzazione, con il solo limite della manifesta arbitrarietà.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha respinto la domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro, comunicata per pec in data 16 ottobre 2021. Il provvedimento si fondava sul difetto dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 e sul mancato rispetto degli obblighi contributivi e retributivi di settore, avendo il datore di lavoro retribuito i lavoratori con strumenti non tracciabili.

Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere, sostenendo che la carenza del requisito reddituale non fosse a lui imputabile e che la presentazione di una domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione avesse ingenerato un affidamento quanto meno sull’accoglimento della nuova istanza. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto entrambe le censure, rilevando che il ricorrente non contesta l’assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro. Tale circostanza rende applicabile l’art. 103, comma 6, del d.l. n. 34 del 2020, che pone precisi limiti di reddito in capo al datore di lavoro come presupposto dell’emersione.

Il Tribunale ha escluso l’applicabilità della c.d. sanatoria del 2012, disciplinata dal d.lgs. n. 109/2012, vigente solo per le domande presentate nel periodo dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

Quanto alla domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 24 novembre 2023, secondo cui il rilascio del titolo temporaneo in caso di cessazione del rapporto dopo l’emersione presuppone che sia stata accertata ab origine la sussistenza dei requisiti di regolarizzazione. In assenza di tali requisiti permane, per lo straniero, la condizione di irregolare (Cons. Stato n. 8422/2021; TAR Toscana n. 936/2025).

Il ricorrente non ha peraltro motivato in alcun modo la presentazione della domanda per attesa occupazione, né ha evidenziato il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina vigente. L’infondatezza di tutte le censure ha dunque condotto al rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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