Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Puglia n. 4 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può pertanto dichiarare di avere perduto interesse alla decisione stessa. A fronte di una tale dichiarazione, il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria consegue a una scelta processuale della parte e prescinde dall’esame del merito delle censure proposte.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR la delibera del Consiglio Comunale con cui era stato approvato il progetto definitivo di un’infrastruttura di trasporto pubblico, comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio di un’area di sua proprietà, nella quale insisteva un opificio. La società aveva dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 16 d.P.R. n. 327/2001 per l’assenza di riscontro alle osservazioni e la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per il mancato rispetto del giusto procedimento.
Dopo la rinuncia alla misura cautelare, assunta l’istanza di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse e l’impugnazione con motivi aggiunti del verbale di un successivo incontro procedimentale, la società ricorrente depositava infine una memoria con cui chiedeva la declaratoria di improcedibilità dell’intero giudizio, avendo il responsabile unico del procedimento comunicato l’esito di un’istruttoria da cui emergeva che il Comune aveva disposto atti satisfattivi dell’interesse sotteso alla domanda.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha richiamato il principio generale del processo amministrativo in base al quale la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può validamente dichiarare di aver perso interesse alla decisione stessa.
Da tale premessa il Tribunale ha tratto la conseguenza che, in presenza di una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non dispone né del potere di procedere d’ufficio né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La verifica dell’interesse residua, pertanto, alla sola parte, la cui scelta processuale non è sindacabile nel merito dal giudice adito.
Alla stregua della dichiarazione depositata in giudizio dalla parte ricorrente il 10 ottobre 2025, il Tribunale ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito formulate avverso gli atti impugnati.
In ragione dell’esito del giudizio, del comportamento processuale delle parti e delle richieste dalle stesse formulate, il Collegio ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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