Viaggi studio tra esenzione IVA e regime speciale delle agenzie di viaggio (Cass. civ. Sez. V n. 16406 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le prestazioni di organizzazione di viaggi studio non rientrano nell’esenzione prevista per le attività educative e didattiche quando le operazioni principali di istruzione siano svolte da soggetti terzi e la società si limiti a renderle disponibili al cliente. In tal caso l’attività configura quella di agenzia di viaggio e ricade nel regime speciale dell’art. 74 ter del d.P.R. n. 633 del 1972, salvo che l’operatore agisca in nome e per conto dei clienti con semplice mandato. La valutazione degli elementi di fatto che qualificano l’attività svolta è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui, per un determinato periodo d’imposta, erano stati rideterminati i tributi reddituali e l’IVA, con richiesta di interessi e irrogazione di sanzioni. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso; l’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale accoglieva integralmente il gravame erariale.
Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, poi illustrato con memoria. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato articolato in un solo motivo. La controversia giungeva così davanti alla Corte, che si pronunciava in camera di consiglio non partecipata.
La Motivazione della Corte
La Corte esclude anzitutto qualsiasi questione di giudicato esterno. Le pronunce richiamate dalla ricorrente riguardano altri periodi d’imposta e, pur concernendo la medesima contribuente, non attengono a elementi di fatto di natura permanente: l’attività imprenditoriale può variare, nel suo concreto operare, da un anno all’altro. Richiamando la propria ordinanza n. 15374 del 2020, il Collegio ricorda che l’effetto vincolante del giudicato è soggetto alla primazia del diritto unionale e che, in assenza di pratiche abusive, l’efficacia del giudicato formatosi su un diverso anno dipende dalle concrete circostanze accertate.
Il primo motivo, che denunciava un contrasto tra motivazione e dispositivo, è dichiarato inammissibile: la Commissione regionale ha deciso l’intero appello accogliendolo, ma ha omesso di motivare sul punto oggetto di doglianza, sicché la censura andava proposta come vizio di omessa motivazione. Il secondo motivo, relativo alla firma dell’atto impugnato e dell’atto di appello, è parimenti inammissibile. La Corte ribadisce il principio di conversione in mezzi di gravame delle forme di invalidità dell’atto tributario, non rilevabili d’ufficio né deducibili per la prima volta in cassazione. Nel merito, la mancanza della qualifica dirigenziale in capo ai sottoscrittori non costituisce causa di inesistenza giuridica degli atti.
Il terzo motivo è infondato, perché la sentenza impugnata ha esaminato il profilo asseritamente pretermesso, accertando che la società si avvale di strutture di terzi e organizza corsi e vacanze studio con prezzo omnicomprensivo. I motivi quarto e quinto, che invocavano l’esenzione di cui all’art. 10, primo comma, numeri 20 e 21, del d.P.R. n. 633 del 1972, non possono trovare accoglimento. L’accertamento di fatto della Commissione regionale — didattica svolta all’estero da soggetti terzi e attività imprenditoriale di intermediazione — esclude l’esenzione. La Corte richiama la giurisprudenza unionale (CGUE, causa C-200/04; CGUE, causa C-557/11): le operazioni principali di istruzione devono essere svolte direttamente dalla società, non rese disponibili tramite l’intervento di altri. La qualificazione delle prestazioni come operazioni di agenzia di viaggio rende applicabile il regime speciale dell’art. 74 ter del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il sesto motivo, sulla deduzione delle perdite su cambi, è inammissibile perché contesta una valutazione di merito riservata al giudice di appello. Il settimo motivo è invece fondato: la Commissione regionale ha completamente omesso di pronunciarsi sulla questione della deducibilità dei costi per acquisti diversi di servizi, non affrontata né in fatto né in motivazione. Il ricorso incidentale condizionato è dichiarato assorbito. La sentenza è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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