Revocazione incidentale esaminata nel merito anche se il ricorso principale è inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 10754 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso incidentale per revocazione va esaminato nel merito anche quando il ricorso principale sia stato dichiarato inammissibile, poiché l’inammissibilità del ricorso principale non travolge automaticamente quello incidentale, che conserva autonomia processuale. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale è però corretta quando il vizio dedotto non integra i presupposti dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma si sostanzia in un error in iudicando, censurabile in cassazione e non con lo strumento revocatorio. Il giudice di legittimità, accertata la fondatezza del motivo sulla ammissibilità del ricorso incidentale, ne verifica comunque la decisività ai fini dell’accoglimento, rigettando il ricorso quando il rimedio esperito non sia quello corretto.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di terreni agricoli poi inseriti in un piano di lottizzazione, li aveva alienati dopo un contratto preliminare. Per determinare la plusvalenza ai fini IRPEF e l’imposta sostitutiva, si era avvalso di una perizia che stimava il valore del terreno alla data dell’1.1.2002 in euro 82.500 e aveva versato l’imposta sostitutiva su quella base.

L’Agenzia delle Entrate, sul presupposto di una maggiore imposta di registro accertata in via di adesione a carico dell’acquirente, aveva rideterminato la plusvalenza come differenza tra il valore accertato e quello della perizia. La C.T.P. di Treviso aveva annullato l’avviso; la C.T.R. del Veneto, in appello, lo aveva invece confermato. Contro tale sentenza l’Ufficio aveva proposto ricorso per revocazione, e il contribuente ricorso incidentale; la C.T.R., in sede di revocazione, aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale e, di conseguenza, anche quello incidentale. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione processuale preliminare: il comproprietario, parte del giudizio di revocazione, non è parte necessaria del giudizio di legittimità, trattandosi di cause scindibili. Essendo stato notificato il ricorso presso il procuratore domiciliatario, resta rispettato il disposto dell’art. 332, comma 1, cod. proc. civ.

Nel merito del primo motivo, il Collegio ritiene fondata la censura sull’art. 334, comma 2, cod. proc. civ.: il ricorso incidentale per revocazione del contribuente andava deciso nel merito. Esso era tempestivo e, soprattutto, il ricorso principale dell’Agenzia non era stato respinto per ragioni di rito, ma per ragioni di merito. Sul punto la Corte richiama il precedente Cass., Sez. III, n. 19284 del 12.09.2014: l’inammissibilità del ricorso principale non determina automaticamente la caducazione del ricorso incidentale, che mantiene autonoma rilevanza.

La fondatezza del motivo non conduce però all’accoglimento del ricorso. Il Collegio rileva che i vizi della sentenza d’appello censurati con la revocazione incidentale non sono vizi revocatori, ma vizi cassatori. Il contribuente non denuncia una “svista” del giudice su un fatto decisivo, bensì un error in iudicando, per come tale esperibile con i mezzi ordinari di impugnazione e non con la revocazione.

La motivazione è decisiva: fondato il motivo sull’ammissibilità del ricorso incidentale, ma inammissibile nel merito il ricorso per revocazione per difetto dei presupposti dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione è pertanto rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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