La vicinitas fonda l’interesse ad agire contro interventi su acque pubbliche (Cass. Sez. Un. n. 7326 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione e l’interesse ad agire dei proprietari di immobili o dei residenti in un’area interessata da un intervento su acque pubbliche possono fondarsi sul solo requisito della vicinitas, quale stabile collegamento tra il soggetto e il territorio inciso dagli effetti dell’atto. Tale criterio opera come elemento di differenziazione di interessi qualificati rispetto a quelli della generalità dei consociati, allorché l’attività conformativa dell’amministrazione modifichi l’assetto dell’ambito geografico non solo sotto il profilo urbanistico, ma anche paesaggistico, ecologico e di salubrità. Non occorre la prova puntuale della concreta pericolosità dell’opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della situazione giuridica corrispondente. Il giudicato amministrativo di rigetto non estende i propri effetti preclusivi a un giudizio avente petitum e causa petendi non coincidenti.
Il Fatto
Un comune presentava istanza di derivazione ad uso idroelettrico da un torrente, corredata dal documento di strategicità. La Regione riconosceva al progetto valenza strategica ai sensi dell’art. 23 del PTA piemontese, che vieta opere incidenti sulla qualità e quantità delle risorse idriche salvo i progetti ritenuti strategici. Alcuni residenti, titolari di un’attività ricettiva in area adiacente, e associazioni ambientaliste impugnavano quel provvedimento davanti al TAR Piemonte, che respingeva con sentenza passata in giudicato.
Ripreso il procedimento, la Provincia esprimeva parere favorevole di VIA con prescrizioni, ridimensionando la potenza dell’impianto, e successivamente assentiva la concessione idroelettrica e l’autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003. I ricorrenti impugnavano tali atti davanti al TSAP, che dichiarava il ricorso inammissibile per le persone fisiche, per carenza di interesse ad agire, e infondato nel resto. Proponevano quindi ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite disattendono l’eccezione di inammissibilità del ricorso, richiamando il principio per cui avverso le decisioni del TSAP il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 111 Cost., per violazione di legge e per vizi della motivazione che si traducano in sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, restando precluso il sindacato sui risvolti fattuali (Cass. Sez. U. n. 7833/2020, che richiama Cass. Sez. U. n. 28220/2018).
Il primo motivo è fondato. Il TSAP aveva ritenuto la vicinitas insufficiente a fondare l’interesse ad agire, pretendendo la dimostrazione che l’intervento incidesse negativamente e stabilmente sulla proprietà. La Corte osserva che le prospettazioni dei ricorrenti attingono dal rapporto tra persone, ambiente e paesaggio l’interesse a impugnare, ai sensi dell’art. 143 del r.d. n. 1775/1933, atti amministrativi adottati in violazione delle disposizioni a tutela delle risorse ambientali e del paesaggio. L’elemento fisico-spaziale della vicinitas, inteso come stabile collegamento tra soggetto e territorio, assurge a criterio di differenziazione e qualificazione dell’interesse (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 22/2021).
Il principio regolatore è quello affermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 18493/2021, Cass. Sez. U. n. 20869/2022, che richiamano Cass. Sez. U. n. 21740/2019 e Cass. Sez. U. n. 2000/2024): la vicinitas è sufficiente a radicare legittimazione e interesse, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell’opera. Il pregiudizio può riguardare la salute, il paesaggio e l’ambiente, bene costituzionalmente protetto dalla l. cost. n. 1/2022, che aggiungendo un terzo comma all’art. 9 Cost. stabilisce che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. Il d.lgs. n. 42/2004, all’art. 131, comma 1, definisce paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
Il secondo motivo è parimenti fondato. Il TSAP aveva attribuito efficacia di giudicato esterno alla sentenza del TAR Piemonte, dichiarando inammissibili le deduzioni sulla valenza strategica del progetto. La Corte rileva che nel processo amministrativo gli effetti del giudicato si determinano sulla base del petitum e della causa petendi, applicabili per rinvio esterno ai sensi dell’art. 39, d.lgs. n. 104/2010. Nella specie tali elementi non coincidono, poiché i provvedimenti impugnati nei due giudizi sono diversi, essendo il progetto mutato per caratteristiche, potenza, produttività e portata derivata. La sentenza è quindi cassata, con rinvio al TSAP in diversa composizione.
Nota della Redazione
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