Rivalutazione contributiva amianto: prescrizione decorre dalla conoscibilità dell’esposizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7327 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rivalutazione contributiva previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 è soggetto a prescrizione decennale, il cui termine decorre dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza della propria esposizione oltre soglia all’amianto durante le lavorazioni. Il pensionamento, di per sé, non è elemento idoneo a fondare la consapevolezza dell’esposizione e non può essere assunto come dies a quo. La consapevolezza o la conoscibilità costituiscono presupposti imprescindibili della fattispecie legale e devono essere accertati in concreto, senza automatismi inferenziali. È, pertanto, affetta da violazione e falsa applicazione di legge la sentenza che correli il dies a quo della prescrizione alla sola data del pensionamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto domanda di rivalutazione contributiva ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, per l’attività svolta presso uno stabilimento petrolchimico. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 194 del 2019, ha respinto il gravame.

Secondo i giudici d’appello, la pretesa attiene a un beneficio dotato di specifica individualità ed è assoggettata alla prescrizione decennale, non condividendo l’imprescrittibilità del diritto alla pensione. Il termine decorre dalla data del pensionamento, perché a quel momento la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva era già nota. La domanda amministrativa proposta nel 2015 sarebbe dunque tardiva, essendo decorsi quasi quindici anni dalla maturazione del diritto. Il ricorrente impugna la sentenza per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Investito del secondo motivo, che denuncia nullità della motivazione per carenza o apparenza, il Collegio lo respinge. La sentenza è sindacabile solo per anomalie che integrino violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinenti all’esistenza della motivazione in sé: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. È invece irrilevante il semplice difetto di sufficienza (Cass., S.U., n. 8053 del 2014).

Nel caso concreto nessuna di tali ipotesi ricorre. I giudici d’appello hanno esposto in modo perspicuo le ragioni del dies a quo individuato nel pensionamento; il fondamento logico non è minato da contraddizioni insanabili. Conferma decisiva è che il ricorrente ha potuto indirizzare censure specifiche e pertinenti contro l’iter logico della decisione, dimostrando di averne intesi i punti salienti.

Passando al primo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte li ritiene fondati. La giurisprudenza consolidata afferma che il diritto alla rivalutazione contributiva è assoggettato a prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni (Cass., sez. lav., n. 26935 del 2018; di recente, Cass., sez. lav., n. 25779 del 2023).

Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilità si palesano indispensabili per individuare il termine di decorrenza e devono essere positivamente e puntualmente accertate. La Corte territoriale ha invece identificato recisamente il dies a quo nella data del pensionamento, profilo di per sé sprovvisto di valenza significativa ai fini della rigorosa verifica imposta dalla legge sul bagaglio cognitivo dell’interessato.

Su tale elemento la pronuncia impugnata costruisce un processo di automatica inferenza logica, senza alcuna valutazione in concreto di quella consapevolezza o conoscibilità che costituiscono presupposti imprescindibili della fattispecie legale (Cass., sez. VI-L, n. 36561, n. 36102, n. 30172 e n. 30163 del 2022). L’automatismo, sguarnito di una plausibile base empirica e dell’accertamento in concreto, integra il vizio di violazione e falsa applicazione di legge. Nel medesimo senso la Corte si era espressa in controversie sovrapponibili, stigmatizzando il non consentito automatismo tra pensionamento e consapevolezza dell’esposizione (Cass., sez. VI-L, n. 27780 del 2022).

Il ricorso è dunque accolto nei primi due mezzi, respinto il secondo; la sentenza è cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che rinnoverà l’esame in conformità ai principi ribaditi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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