Videogiochi leciti, codici identificativi e illecito permanente nella disciplina del gioco (Cass. civ. Sez. II n. 3997 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Direttiva 2006/123/CE non osta alle prescrizioni di diritto interno che impongono, in funzione di tutela della salute dei consumatori e dell’ordine pubblico, l’identificazione degli apparecchi da gioco lecito mediante codice identificativo. Il nulla osta preventivo per la messa in esercizio degli apparecchi che non erogano vincite in denaro integra un duplicazione del controllo di produzione e un ingiustificato limite alla libera prestazione dei servizi, non sorretto da ragioni imperative di interesse generale. La mancata conformazione alle prescrizioni tecniche degli apparecchi privi di codice identificativo configura un illecito amministrativo permanente, che si protrae finché perdura la condotta del contravventore, con decorrenza del termine prescrizionale dal momento della cessazione della condotta stessa.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dal titolare di un bar e legale rappresentante della società che lo gestisce avverso l’ordinanza ingiunzione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva irrogato una sanzione di € 13.500,00 per la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. c), del TULPS, avendo consentito l’uso di tre apparecchi da divertimento e intrattenimento privi dei titoli autorizzativi e non conformi alla normativa vigente.

Il Tribunale accolse l’opposizione. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame dell’Agenzia, ridusse la sanzione, ritenendo integrata la violazione delle prescrizioni tecniche ma esclusa quella dell’art. 110, comma 9, lett. d), per l’assenza del nulla osta, e qualificando l’illecito come permanente. Il ricorrente ha impugnato la decisione con cinque motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via congiunta i motivi che pongono la questione della compatibilità delle norme interne in materia di videogiochi con la Direttiva 2006/123/CE, ricostruendo il quadro normativo in tema di apparecchi per il gioco lecito.

Il percorso argomentativo distingue nettamente due fasi. Nella fase di produzione e messa in commercio, l’imposizione del nulla osta costituisce una duplicazione del controllo già operato dal produttore e non risponde a un interesse generale, ostando alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

Diversamente, nella fase successiva alla immissione nel mercato, i controlli statali sull’osservanza delle prescrizioni tecniche sono giustificati da ragioni imperative di interesse generale, individuabili nella tutela della salute dei consumatori, potendo gli apparecchi essere modificati per riprodurre il gioco d’azzardo e incidendo negativamente sul fenomeno della ludopatia, soprattutto tra i minori.

Da ciò la Corte deduce la compatibilità con il diritto eurounitario dell’art. 3, comma 1, lett. k), del Decreto Interdirettoriale n. 133/UDG dell’8.11.2005, che impone per gli apparecchi con costo per partita superiore a 0,50 Euro l’apposizione del codice identificativo. Il richiamo alle Sezioni Unite n. 14697 del 29.5.2019 conferma la legittimità delle restrizioni all’attività d’impresa esercente il gioco lecito per ragioni di ordine pubblico.

Quanto alla natura dell’illecito, la Corte ribadisce la distinzione tra momento perfezionativo e momento consumativo: nell’illecito permanente la situazione giuridica si protrae finché perdura la condotta del contravventore. Poiché la violazione si è consumata con la messa in uso degli apparecchi non conformi e si è protratta nel tempo, nonostante l’art. 9 del Decreto Interdirettoriale prevedesse l’obbligo di conformazione entro sei mesi, il termine prescrizionale decorre dalla cessazione della condotta, non dal suo perfezionamento.

La Corte rigetta infine il motivo sull’elemento soggettivo, richiamando la presunzione di colpa a carico di chi commette la violazione e l’onere di dimostrare di aver agito senza colpa, e il motivo sul concorso formale, essendo la sanzione di € 4.000,00 prevista per ciascun apparecchio. Ricorso principale e incidentale sono rigettati, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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