Utili extracontabili e prova contraria del socio nella società a ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 33712 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dato oggettivo della ristretta compagine sociale è sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili accertati in capo alla società ma dalla stessa non reinvestiti né accantonati. La prova contraria grava sul socio, che non la fornisce con la mera allegazione della propria estraneità alla gestione sociale. Per vincere la presunzione il socio deve dimostrare in modo rigoroso di non avere concretamente svolto alcuna delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge e dallo statuto, senza essere destinatario dei relativi flussi informativi. Non è necessaria la prova contraria della totale estraneità alla vita sociale, né un legame di parentela tra i soci. Le regole sul riparto dell’onere probatorio non mutano per effetto dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ai soli giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022. Nell’ordinamento non esiste un divieto di presunzioni di secondo grado.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha notificato a due soci di una s.r.l. a ristretta base due avvisi di accertamento, recuperando a tassazione il maggior reddito di capitale corrispondente agli utili extracontabili accertati in capo alla società con separato atto impositivo.
I soci e la società hanno impugnato gli atti. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso della società e accolto quello dei soci. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha invece accolto solo l’appello incidentale dell’Ufficio, confermando la legittimità degli atti anche verso i soci. La società ha definito la propria posizione con la definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022. I soci hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea equiparazione tra socio colposamente estraneo al controllo e socio coinvolto nella gestione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara infondati. Il punto di partenza è la giurisprudenza consolidata: la ristrettezza della base sociale fonda di per sé la presunzione di distribuzione degli utili non reinvestiti né accantonati, salva la prova contraria a carico del socio (Cass. n. 26473 del 2024). A tal fine non serve alcun legame di parentela tra i soci, perché la ristrettezza implica normalmente compartecipazione agli affari sociali e consapevolezza dell’utile extrabilancio (Cass. n. 7815 del 2025).
Quanto all’onere probatorio, le regole non mutano per effetto dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 legge n. 130 del 2022: nessuna inversione dell’onere, nessun divieto di presunzioni semplici, applicandosi la norma ai soli giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022, in difetto di disciplina transitoria (Cass. n. 18764 del 2024).
La Corte ribadisce inoltre che non esiste un divieto di presunzioni di secondo grado: il fatto noto accertato presuntivamente può fondare un’ulteriore inferenza, purché grave, precisa e concordante (Cass. n. 20748 del 2019; Cass. n. 13247 del 2024).
Sul piano della prova contraria il Collegio registra due orientamenti: quello più rigoroso, che esige la dimostrazione di accantonamento o reinvestimento degli utili (Cass. n. 21158 del 2024), e quello che ammette la prova del ruolo meramente formale del socio (Cass. n. 26473 del 2024). In quest’ultimo caso la prova deve essere rigorosa: occorre dimostrare di non avere svolto alcuna attività di gestione o controllo e di non essere stato destinatario dei flussi informativi degli organi di gestione (Cass. n. 10004 del 2025).
La sentenza d’appello si è collocata nell’orientamento più favorevole ai contribuenti e ha ritenuto non raggiunta la prova dell’estraneità. Il giudice di merito ha distinto l’estraneità alla gestione dell’attività commerciale dall’estraneità alla gestione della società e ha escluso che la denuncia-querela fosse sufficiente. La Corte qualifica il ricorso come richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile sotto l’apparente deduzione del vizio di legge. Il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza, con condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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