Errore revocatorio solo se percettivo e non su punto controverso (Cass. civ. Sez. V n. 16961 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nella falsa percezione di un fatto decisivo, la cui esistenza o inesistenza sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti e documenti di causa. Si tratta di una svista materiale che non coinvolge l’attività valutativa del giudice. Non è pertanto configurabile l’errore revocatorio quando l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. In tale nozione rientra non solo il fatto dibattuto tra le parti, ma anche quello introdotto con un atto difensivo e divenuto per ciò solo controvertibile.

Il Fatto

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa ai fini Irpef, Irap e Iva per gli anni 2001-2005. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’agente della riscossione.

Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per revocazione, deducendo l’errore di fatto del giudice di appello, che non avrebbe considerato la comparsa di costituzione contenente la riproposizione dei motivi rimasti assorbiti in primo grado. La CTR dichiarava inammissibile il ricorso, ravvisando un errore di giudizio e non di fatto. Il contribuente impugna la decisione in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la nozione di errore revocatorio. Esso si configura in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo inesistente o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Resta escluso ogni vizio che investa la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento (Cass. 2529/2016, 14267/2007): l’affermazione circa l’inesistenza di un documento che risulti invece inserito nei fascicoli non integra un errore di giudizio, ma una mera svista materiale (Cass. 25556/2008, 11196/2007, 9628/1994).

Vi è però un limite: occorre che il fatto oggetto della supposizione non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata (Cass. 3289/1999, 14840/2000, 15466/2003, 27094/2011, Sez. L n. 19174 del 2016, Cass. 16439/2021). La più recente precisazione (Sez. 3 n. 7435 del 15/03/2023, poi Sez. 1 n. 30842 del 2023) estende la nozione al fatto introdotto con un atto difensivo, divenuto per ciò solo controvertibile e oggetto, implicito o esplicito, della pronuncia.

Nel caso esaminato la CTR si è attenuta a tali principi. Il giudice di appello aveva specificamente apprezzato, quale punto controverso, l’inesistenza della comparsa di costituzione, accogliendo poi l’appello in ragione della regolarità della notifica della cartella ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Si tratta dunque di un errore di giudizio e non di fatto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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