Patteggiamento e misure di sicurezza per reati sessuali: quelle dell’art. 609-nonies, comma 3, c.p. richiedono la condanna, non bastano col patteggiamento (Cass. pen. 20397/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 20397 del 3 giugno 2026 (R.G.N. 7777/2026) — Presidente Gastone Andreazza, Relatore Emanuela Gai.

Il principio di diritto

Le misure di sicurezza personali previste dall’art. 609-nonies, comma 3, c.p. sono applicabili soltanto in caso di condanna e non anche nell’ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., poiché il dato testuale indica espressamente la “condanna” quale presupposto formale e manca una disposizione derogatoria rispetto alla previsione generale dell’art. 445 c.p.p. — a differenza delle pene accessorie di cui ai primi due commi della medesima norma, che il giudice deve disporre anche in sede di patteggiamento. È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza non oggetto dell’accordo tra le parti.

Il fatto

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lodi aveva applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena di due anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 609-bis, comma 3, e 609-ter c.p., disponendo altresì — ai sensi dell’art. 609-nonies, comma 3, c.p. — le misure di sicurezza del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati da minori, del divieto di svolgere lavori a contatto abituale con minori e dell’obbligo di comunicare gli spostamenti alla polizia. Il difensore dell’imputato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 609-nonies c.p. per essere state applicate tali misure con una sentenza di patteggiamento. Anche il Procuratore generale concludeva per l’annullamento senza rinvio limitatamente alle misure di sicurezza.

La motivazione

Premessa l’ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza non concordata (Cass. S.U. n. 21368/2019, Savin), il ricorso è fondato. A differenza dei primi due commi dell’art. 609-nonies c.p. — che, in deroga all’art. 445 c.p.p., impongono le pene accessorie sia in caso di condanna sia in caso di applicazione della pena — il terzo comma indica espressamente la “condanna” quale presupposto per l’adozione della misura di sicurezza personale. Dal chiaro dato testuale si ricava che tali misure sono applicabili solo con la condanna e non con l’applicazione di pena non superiore a due anni, mancando una disposizione derogatoria alla previsione generale dell’art. 445 c.p.p. (Cass. n. 25799/2016). Annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alle misure di sicurezza applicate, che esclude.

Implicazioni pratiche

La decisione traccia una distinzione netta e di immediato rilievo pratico nei reati sessuali: nel patteggiamento, il giudice deve applicare le pene accessorie previste dai primi due commi dell’art. 609-nonies c.p., ma non può disporre le misure di sicurezza personali del terzo comma, riservate ai soli casi di condanna. Chi definisce il procedimento con l’applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. non è quindi assoggettabile, in quella sede, ai divieti e agli obblighi di controllo del comma 3. La pronuncia conferma inoltre che la sentenza di patteggiamento è ricorribile in cassazione quando applichi una misura di sicurezza estranea all’accordo delle parti, trattandosi di statuizione che esula dal contenuto negoziale del rito.

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