Violenza sulle cose e mutamento di destinazione d’uso del bene (Cass. pen. Sez. VI n. 11490 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violenza sulle cose, di cui all’art. 392 cod. pen., non richiede un danno materiale al bene. Integra il reato anche il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, purché l’intervento modificativo abbia concreta incidenza sull’interesse del titolare a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l’esercizio del suo diritto. Il giudizio sull’idoneità della condotta a produrre tale ostacolo è accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che, deducendo la violazione dell’art. 392 cod. pen., proponga una rivisitazione del merito basata su una lettura parziale degli accertamenti compiuti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato tratto a giudizio per il reato di violenza sulle cose ex art. 392 cod. pen., per aver apposto una grata in metallo su una recinzione. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., condannando l’imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili. La Corte di appello, pronunciando sull’impugnazione, aveva invece dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili.
Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la condotta — l’apposizione di una grata su una recinzione preesistente — non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle persone offese, con conseguente inconfigurabilità del reato e richiesta di assoluzione nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla verifica dell’interesse all’impugnazione. La declaratoria di prescrizione pronunciata in appello ha comportato la conferma delle statuizioni civili: l’imputato ha dunque interesse a ricorrere per conseguire una pronuncia assolutoria nel merito che travolga anche le statuizioni civili. L’interesse è sussistente.
Nel merito, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente propone una rivisitazione in punto di fatto non consentita in sede di legittimità, fondata peraltro su una lettura parziale di quanto accertato in sede di merito. La sentenza di primo grado, sul punto confermata da quella di appello, afferma che l’imputato aveva apposto una grata in metallo a copertura di una recinzione. In considerazione della particolare configurazione dei luoghi, l’apposizione impediva all’avente diritto di utilizzare l’adiacente accesso carrabile.
L’effetto della condotta materiale, osserva la Corte, non è stato privo di conseguenze: ha comportato l’inibizione dell’esercizio del possesso dell’accesso carrabile da parte della persona offesa. La fattispecie concreta rientra appieno nello schema dell’art. 392 cod. pen., poiché la condotta violenta è consistita nell’apporre la grata in modo tale da ostacolare il transito.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità su ipotesi similari, secondo cui la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d’uso del bene che non determini danni materiali, purché l’intervento modificativo abbia concreta incidenza sull’interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l’esercizio del suo diritto (Sez. VI n. 35876 del 20.06.2019; Sez. VI n. 46242 del 22.05.2012, che ha ritenuto la sussistenza del reato nel caso di recinzione realizzata su porzione immobiliare oggetto di contestazione, in modo da impedire il libero accesso alla proprietà della controparte).
Nel caso in esame i giudici di appello hanno ritenuto — con giudizio in fatto non suscettibile di censure in questa sede — che l’azione dell’imputato è stata tale da determinare un ostacolo al libero utilizzo del varco esistente nella recinzione. Ciò integra il reato contestato e giustifica la dichiarazione di prescrizione anziché l’assoluzione nel merito. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore delle parti civili.
Nota della Redazione
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