Revoca sospensione condizionale per inadempimento risarcimento e impossibilità incolpevole (Cass. pen. Sez. 1 n. 2183 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, rientrando nella competenza del giudice dell’esecuzione la verifica dell’eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato. L’assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell’esecuzione, impedisce la revoca del beneficio, a condizione che essa sia incolpevole. Il giudice dell’esecuzione, quando l’impossibilità sia allegata dal condannato, ha il dovere di confrontarsi con le deduzioni difensive e, se del caso, di disporre gli opportuni accertamenti circa le condizioni economiche e patrimoniali del reo, a norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza di condanna, divenuta definitiva, per l’inadempimento dell’obbligo risarcitorio di cui all’art. 165 cod. pen., fissato in euro 10.000,00.
Il condannato, per il tramite del proprio difensore, aveva documentato il proprio stato di indigenza, allegando redditi molto contenuti e altre certificazioni attestanti una situazione economica ai limiti della sussistenza. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto tali allegazioni irrilevanti, qualificando l’obbligo risarcitorio come modesto e contenuto e reputando inverosimile che l’obbligato non fosse stato in grado di adempiere, nemmeno parzialmente, nell’arco di un anno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ribadito che, quando il beneficio della sospensione condizionale della pena è subordinato all’adempimento di un obbligo risarcitorio, l’accertamento sull’eventuale impossibilità di adempiere spetta al giudice dell’esecuzione. Tale principio risponde all’esigenza di evitare una duplicazione di accertamenti, posto che il condannato può dimostrare in questa sede l’eventuale modifica peggiorativa della propria situazione economica.
Richiamando precedenti di legittimità, la Corte ha precisato che l’accertata impossibilità di adempiere impedisce la revoca del beneficio solo se incolpevole. L’adempimento degli obblighi imposti ai sensi dell’art. 165 cod. pen. dimostra la resipiscenza del condannato; il loro volontario inadempimento, invece, determina la revoca del beneficio, poiché evidenzia la non meritevolezza dello stesso.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione si era limitato ad affermazioni apodittiche, senza svolgere l’approfondimento richiesto a fronte di allegazioni difensive che documentavano una capacità reddituale estremamente contenuta. La Corte ha censurato tale comportamento, ritenendo che, alla luce della situazione economica rappresentata, l’obbligo risarcitorio non potesse essere considerato modesto.
Costituisce, pertanto, preciso dovere del giudice dell’esecuzione, quando l’impossibilità ad adempiere sia allegata dal condannato, confrontarsi con tali deduzioni e, se del caso, effettuare gli opportuni accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali dello stesso. La mancata verifica dell’attualità e dell’incolpevolezza dell’impedimento ha comportato l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa, perché proceda agli accertamenti necessari.
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Nota della Redazione
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