Visita medica di fiducia al detenuto condannato senza autorizzazione del giudice (Cass. pen. Sez. I n. 26196 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del detenuto di essere visitato a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di fiducia, previsto dall’art. 11, comma 12, ord. pen. nella formulazione introdotta dall’art. 1 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, è direttamente strumentale alla tutela della salute ex art. 32 Cost. e non tollera limiti ulteriori rispetto alla necessità di curarsi. Per i soli imputati l’autorizzazione del giudice che procede non serve a sindacare l’iniziativa individuale, ma unicamente a verificare se e in quali termini essa possa incidere negativamente sugli accertamenti processuali in corso. Il provvedimento che rigetti l’istanza sulla base dell’attualità o della serietà della patologia, o delle modalità di esercizio di un diritto non subordinato a preventivo vaglio, è adottato in difetto di potere ed è annullabile con rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione all’ingresso in istituto di un consulente di parte, per eseguire un prelievo pilifero finalizzato a una consulenza chimico-tossicologica sul suo stato di tossicodipendenza.
latitanza protrattasi per mesi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 3 e 32 Cost. e dell’art. 3 Conv. EDU, per erronea applicazione dell’art. 11, comma 12, ord. pen. e per vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina vigente dell’art. 11, comma 12, ord. pen., come riformulato dal d.lgs. n. 123 del 2018. La norma riconosce ai detenuti e agli internati la facoltà di richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di fiducia. L’autorizzazione è prevista per gli imputati ed è data dal giudice che procede; per i condannati e gli internati provvede il direttore dell’istituto.
Il collegio ricostruisce il quadro interpretativo già consolidato in sede di legittimità. La disposizione è direttamente strumentale alla tutela della salute, bene costituzionalmente protetto dall’art. 32 Cost.. Ne deriva che il diritto di essere visitati da un medico di fiducia a proprie spese non incontra limiti o condizioni, salva la necessità di curarsi. Soltanto per gli imputati — e, per effetto della norma estensiva dell’art. 61, comma 2, cod. proc. pen., anche per gli indagati — è richiesta l’autorizzazione del giudice che procede, peraltro solo fino alla sentenza di primo grado.
La funzione di quel vaglio è rigorosamente delimitata: non sindacare l’iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma verificare se e in quali termini essa possa avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso. Nessun altro margine valutativo è riconosciuto all’autorità giudiziaria.
Su questa base il provvedimento impugnato è censurato sotto un duplice profilo. Anzitutto perché ha ritenuto di dover valutare l’effettiva necessità della visita, accertando l’attualità dello stato di tossicodipendenza, la cui natura di patologia incidente sullo stato di salute è indiscussa e funzionale ad approntare le cure adeguate. In tal modo ha frustrato immotivatamente un vero e proprio diritto costituzionalmente garantito.
Ma la Corte coglie un vizio più radicale e antecedente: il giudice ha esercitato un potere non riconosciuto dall’ordinamento, sindacando le modalità di esercizio di un diritto in relazione al quale il legislatore non prevede alcun preventivo vaglio, salvo quello — nella specie non esercitato — dell’apprezzamento di possibili pregiudizi all’accertamento dei fatti. L’ordinanza è pertanto adottata in difetto di potere, trattandosi di provvedimento non consentito dalla legge.
Ne consegue l’annullamento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
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