Obbligo di dimora non fungibile con la pena salvo assimilazione agli arresti (Cass. pen. Sez. I n. 26198 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna, la misura cautelare dell’obbligo di dimora subita in relazione al reato non è fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari. L’elemento caratterizzante l’assimilazione consiste nell’imposizione arbitraria dell’obbligo di permanenza domiciliare per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelari sia quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria e altrui persona. Il giudice della esecuzione valuta i profili di afflittività delle misure congiuntamente imposte; la sua ricognizione, se ragionevole, non è sindacabile in cassazione.
Il Fatto
Un soggetto, sottoposto per circa un anno al cumulo dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con divieto di allontanarsi dall’abitazione per dodici ore complessive, dalle 18.30 alle 6.30 del giorno seguente, ha chiesto al giudice della esecuzione l’equiparazione di quel periodo agli arresti domiciliari, ai fini dell’art. 657 cod. proc. pen.
Il GIP del Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda. Ha ritenuto che la combinazione delle misure non avesse determinato in concreto una situazione assimilabile agli arresti domiciliari, per l’ampiezza del territorio nel quale il ricorrente poteva spostarsi fino alle 18.30 e per la collocazione delle presentazioni in polizia all’interno della fascia di libertà. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato e ricostruisce il principio già espresso dalle decisioni di legittimità (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021). In base a tale insegnamento la misura dell’obbligo di dimora subita in relazione al reato non è fungibile con la pena, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione all’imputato di obblighi che la rendano assimilabile al regime degli arresti domiciliari.
Il tratto qualificante l’assimilazione risiede nell’imposizione arbitraria dell’obbligo di permanenza domiciliare per un tempo eccedente tanto le specifiche esigenze cautelari quanto quello normalmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria e altrui persona. Non basta, dunque, la compresenza di più prescrizioni: occorre che il cumulo travalichi la funzione cautelare e comprima in modo ingiustificato la libertà personale.
Nel caso concreto la Corte ritiene che le valutazioni del giudice della esecuzione siano espressione di una ragionevole ricognizione dei profili di afflittività delle due misure congiuntamente imposte. Le ore di permanenza domiciliare sono essenzialmente collocate nella fascia serale e notturna, mentre la doppia prescrizione di presentazione nella fascia 6.30-18.30 non interferisce in modo rilevante nello svolgimento di libere attività della persona.
La motivazione del provvedimento impugnato resiste quindi al sindacato di legittimità, perché la qualificazione dei profili di afflittività non supera la soglia dell’assimilazione agli arresti domiciliari. Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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