Guida senza patente e recidiva nel biennio: prova della definitività del precedente (Cass. pen. Sez. 4 n. 464 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15, secondo periodo, d.lgs. n. 285/1992, punita nell’ipotesi di recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall’art. 1 d.lgs. n. 8/2016 e costituisce un’autonoma fattispecie di reato, in cui la recidiva è elemento costitutivo, non circostanza aggravante. Ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 8/2016, per “recidiva nel biennio” deve intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato, integrata tanto da un precedente giudiziario specifico quanto da una precedente violazione amministrativa, purché definitivamente accertata. La prova della definitività dell’accertamento, che grava sull’accusa, non richiede necessariamente un’attestazione documentale: è sufficiente un elemento dimostrativo, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte dell’imputato, di aver proposto ricorso avverso la sanzione o istanza di oblazione non respinta.
Il Fatto
Il Tribunale di Crotone assolveva l’imputato dal reato di guida senza patente, contestato nella forma aggravata dalla recidiva nel biennio, ritenendo non integrato l’elemento costitutivo della recidiva per mancata prova della definitività della precedente contestazione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il giudice riconosciuto il presupposto della recidiva, pur essendo emersa, dall’istruttoria, una precedente violazione accertata con decreto penale di condanna notificato e non opposto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rammentando che la guida senza patente nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio configura un’autonoma fattispecie di reato, il cui elemento costitutivo non è stato interessato dal processo di depenalizzazione operato dal d.lgs. n. 8/2016. In tale quadro, l’art. 5 del medesimo decreto precisa che, per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la “recidiva nel biennio” si intende integrata dalla reiterazione dell’illecito, comprensiva anche delle precedenti violazioni amministrative definitivamente accertate.
I giudici di legittimità hanno quindi ribadito il principio per cui, ai fini della configurabilità del reato, non è sufficiente la mera contestazione di un precedente illecito, ma occorre che questo sia stato definitivamente accertato, ovvero che si fondi su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione. Hanno altresì precisato che la definitività può riguardare anche episodi di rilievo amministrativo.
Quanto all’onere probatorio, la Corte ha chiarito che, ferma la sua titolarità in capo all’accusa, la prova della definitività può essere fornita anche mediante un elemento di prova indiretto — come l’esistenza di un decreto penale di condanna notificato — purché l’imputato non alleghi di aver proposto opposizione o ricorso avverso la sanzione. Nel caso di specie, il Tribunale non si era confrontato con le risultanze istruttorie, dalle quali emergeva un decreto penale di condanna notificato e non opposto, idoneo a integrare la recidiva. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Crotone, in diversa composizione personale.
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Nota della Redazione
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